DIRITTO CONDOMINIALE: Il balcone: bene di proprietà esclusiva, ma le spese di ristrutturazione vanno sostenute dal Condominio

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza nr. 27083, depositata il 25 ottobre 2018

Due condomini si sono rivolti alla Suprema Corte per impugnare la statuizione d’appello per non avere tenuto conto del fatto che il frontalino costituisce parte del balcone ed essendo quest’ultimo, a sua volta, proiezione dell’appartamento, la riparazione del primo deve porsi a carico del singolo condomino e non del condominio, non constando una situazione di pregio architettonico da salvaguardare, tale da giustificare l’accollo collettivo della spesa.
La Suprema Corte non ha ritenuto di accogliere la doglianza in quanto:
– costituisce principio consolidato e condiviso da questo Collegio l’affermazione secondo la quale i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (ex multis, Sez. 2, n. 6624, 30/4/2012, Rv. 622451);
– perché il costo del recupero debba imputarsi al condominio non occorre che l’edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intero manufatto.


Si allega
Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza nr. 27083, depositata il 25 ottobre 2018

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