Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – 2, ordinanza 1 marzo – 20 giugno 2019, n. 16625
FATTO
La società x ha convenuto in giudizio il Condominio deducendo di essere proprietaria di un immobile, nel quale svolge attività di tipografia, compreso nel complesso condominiale convenuto e sottostante ad un terrazzo di copertura di sua esclusiva proprietà. L’attrice ha lamentato che, nel corso del 2005, a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo, si sono verificati danni a locali e macchinari di sua proprietà, deducendo che dette infiltrazioni fossero la conseguenza del deterioramento della guaina di copertura del terrazzo, aggravatosi a causa dello scarico su di essa di una serie di tubature abusive provenienti da edifici confinanti. Il Condominio si è costituito impugnando le avverse domande e chiedendone il rigetto
GRADI DI GIUDIZIO
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda dell’attore.
Il Condominio ha proposto appello e la Corte di secondo grado, in accoglimento dello stesso, ha negato la proprietà condominiale del terrazzo in questione ed ha quindi escluso ogni responsabilità del Condominio per la mancata manutenzione del terrazzo, anche quanto alle pluviali di proprietà esclusiva del proprietario di questo, nonché per l’omessa vigilanza nei confronti dei condomini che avrebbero realizzato le tubature abusive, sversando acque sul terrazzo stesso.
Il condomino ha presentato ricorso per cassazione che è stato rigettato.
POSIZIONE DELLA SUPREMA CORTE
La sentenza impugnata ha quindi negato “la tesi sostenuta da parte appellata per cui la responsabilità del Condominio si fonderebbe sull’omessa vigilanza nei confronti dei condomini che avrebbero realizzato le tubature abusive sversando quindi acque reflue e pluviali sul terrazzo in questione così aggravando le condizioni della copertura e la capacità di smaltimento delle pluviali.
Alcun obbligo di prevenzione e di vigilanza, infatti, è previsto in capo al Condominio nei confronti di fatti illeciti commessi dai singoli Condomini e che non interessino beni condominiali; tanto meno tale responsabilità appare riconducibile al paradigma dell’art. 2051 c.c. che postula, per la sua applicabilità, l’esistenza di un rapporto di custodia tra la res e il responsabile…”. A fronte di un tanto quindi il condominio di un edificio può intendersi custode dei beni e dei servizi comuni, e perciò obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le parti comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Viceversa, il singolo condomino non può pretendere di affermare la responsabilità del condominio, a norma dell’art. 2051 c.c., per il risarcimento dei danni sofferti a causa del cattivo funzionamento di tubazioni di scarico delle acque destinate a servizio esclusivo di proprietà individuali, di cui alcune (come nella specie, accertato in base a giudizio di fatto demandato al giudice del merito) pure estranee al complesso condominiale, essendo il condominio stesso tenuto alla custodia ed alla manutenzione unicamente delle parti e degli impianti comuni dell’edificio.
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Si allega il testo dell’ordinanza
Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – 2, ordinanza 1 marzo – 20 giugno 2019, n. 16625