Tribunale di Milano sentenza numero 828, XIII sezione, 23/01/2018
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L’articolo 1129 comma 14 c.c. dispone che “ … l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta …” .
Tale norma mira a garantire la massima trasparenza a favore dei condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l’emolumento dell’organo gestorio al momento del conferimento del mandato.
Il Tribunale di Milano, in ragione di quanto sopra ed interpretando letteralmente la norma in questione, ha affermato che in assenza della specificazione analitica del compenso da parte dell’amministratore la delibera di nomina dell’amministratore stesso è nulla.
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Avv. Gennaro Colangelo
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Si allega: