E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la nr. 109 dell’11.5.2019) la legge 3 maggio 2019, n. 37 titolata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018” .
La legge, che entrerà in vigore il prossimo 26.5.2019, contiene, tra le altre, l’art. 2 che, modificando il comma 3 dell’art. 5 Legge 39/89, interviene in tema di incompatibilità del mediatore.
Di seguito un raffronto tra i due testi a confronto:
L. 3-2-1989 n. 39 Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.
Art. 5
(…)
3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile:
a) con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
| Testo della norma dal 26.5.2019
Art. 5
(…)
«3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile
– con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o – con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, – con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione – e comunque in situazioni di conflitto di interessi». |
Da quanto sopra emerge che, se da un lato, sono state eliminate le incompatibilità con l’iscrizione ad albi, ordini e ruoli, dall’altra non è stata presa una posizione in merito alla compatibilità o meno del mediatore con l’incarico di amministratore di condominio.
Per questo motivo il Ministero dello Sviluppo Economico con nota pubblicata in data 22 maggio 2019 ha offerto una sorta d’interpretazione autentica della contestata norma.
In tale occasione il Ministero ha evidenziato come
“anche in relazione a questa nuova disciplina permanga l’incompatibilità di detta attività professionale con quella di amministratore condominiale: sia ove quest’ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione, sia ove venga considerato l’aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico; nonché trattandosi comunque di evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condomìnio.
Da ultimo, si coglie l’occasione per ricordare che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione di cui alla ridetta legge n.39/1989 determina, da parte degli uffici camerali, l’avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest’ultima e la conseguente inibizione alla stessa”.24