DIRITTO CONDOMINIALE: Quale criterio deve essere adottato per ripartire le spese delle pensiline?

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza nr. 6010 depositata il 28 febbraio 2019

 

 

Un condomino impugna la delibera con cui l’assemblea di condominio aveva deciso di ripartire i costi relativi alla realizzazione di alcune pensiline ponendoli al 50% a carico degli appartamenti di ultimo piano, e per il rimanente 50%, a carico dell’intero condominio.

Il giudizio si svolge a senso unico in quanto tanto il Tribunale quanto la corte d’appello respingono le doglianze del condomino evidenziando come le pensiline  – tavolette che sporgono dalla facciata – siano state realizzate per assolvere ad una duplice funzione:

à da un lato proteggere i balconi di ultimo piano;

à dall’altro, parallelamente, preservare l’intera facciata.

E pertanto, in ragione di tale duplice funzione, per i giudici di merito è corretto il criterio di ripartizione adottato dall’assemblea che aveva applicato, al caso concreto, il secondo comma dell’art. 1123 c.c.. che stabilisce, testualmente, che “ … Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne …”.

 

Gli ermellini ritengono legittima la valutazione della Corte territoriale che aveva ritento legittima la delibera dell’assemblea.

 

Si allega:

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ordinanza nr. 6010 depositata il 28 febbraio 2019

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