DIRITTO CONDOMINIALE: Responsabilità del condominio in caso di furto in appartamento condominiale agevolato dalla presenza di ponteggi

Elisa Boreatti
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Spesso accade che il condominio venga citato in giudizio, unitamente all’impresa appaltatrice, per il risarcimento dei danni patiti da un condomino in seguito ad furto subito nel proprio appartamento, a causa della presenza di impalcature installate dall’impresa per la ristrutturazione dell’edificio.

Si vuole, quindi, analizzare a che titolo il condominio è tenuto a rispondere nei confronti del condomino danneggiato.

 

In materia si è pronunciata la Cassazione Civile con sentenza n. 6435 del 2009.

Quest’ultima ha affermato che: “del danno patito dal condomino il cui appartamento sia stato svaligiato da ladri, per mezzo dei ponteggi installati per il restauro del fabbricato privi sia di illuminazione che di misure di sicurezza, possono essere chiamati a rispondere sia l’imprese che ha installato il ponteggio, sia il condominio”.

Difatti è configurabile:

  • In capo all’impresa appaltatrice la responsabilità ex  art. 2043 cc  per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi.
  • In capo al condominio la responsabilità sia ai sensi dell’art. 2043 cc  per culpa in vigilando in eligendo, allorché risulti che questo abbia omesso di sorvegliare sull’operato dell’impresa appaltatrice, o ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera, sia ai sensi dell’ art. 2051 cc per omessa custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto la manutenzione della struttura.

 

Soffermandoci sulla responsabilità del condominio, il fatto che l’appaltatore ed il condominio siano responsabili in solido, non esclude comunque la possibilità di ravvisare un concorso di colpa del danneggiato, secondo la regola generale di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., indipendentemente dalla circostanza che sia stata fatta valere la responsabilità ex art. 2043 cc oppure ex art. 2051 cc. 

Quanto al primo regime di responsabilità, infatti, la recente Cassazione Civile con sentenze n. 2480 e 2483 del 2018 è chiara nell’evidenziare che, quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno.

Quanto, invece, all’art. 2051 c.c., recente Cassazione Civile con sentenza n. 30775 del 2017, ha evidenziato come il criterio di imputazione di tale tipologia di responsabilità abbia carattere oggettivo. Infatti chiarisce che è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode l’onere della prova liberatoria del caso fortuito.

Quest’ultimo inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso causale tra cosa e danno, il quale è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.

In conclusione, il condominio può essere chiamato a rispondere dei danni patiti dal condomino in caso di furto dell’appartamento in presenza di impalcature, sia ai sensi dell’art. 2043 c.c. sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., fatte salve le eccezioni sopra esaminate che vedono il danneggiato in concorso di colpa con il condominio.

Riproduzione riservata

 

avv. Elisa Boreatti                dott. Bruna Moretti

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