Tribunale di Bologna, ordinanza del 3 aprile 2018
FATTO
Un condominio ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Bologna chiedendo di essere autorizzato a sospendere ex art 63, comma 3, disp att cc i servizi di riscaldamento, di acqua calda e fredda e il distacco dell’antenna televisiva centralizzata nei confronti di un condomino moroso da oltre sei mesi.
Il Tribunale di Bologna ha autorizzato la sospensione del servizio sul presupposto che non fosse stato provato dal condomino moroso il suo stato di indigenza.
NORME DI RIFERIMENTO
Sul punto rilevano le seguenti disposizioni:
- 63 disp att cc così come novellato dalla riforma del condominio.
Il legislatore, infatti, con le modifiche apportate con la legge 220/2012 ha attribuito all’amministratore la possibilità di procedere alla sospensione del servizio a prescindere che un tanto sia previsto nel regolamento condominiale sempre che la morosità si sia protratta per oltre un semestre e che il servizio di fornitura possa essere oggetto di godimento separato (cioè siano autonome rispetto agli altri condomini in modo che questi non ne siano pregiudicati).
- Dpcm del 29 agosto 2016 che prevede l’erogazione di un minimo di acqua e gas anche ai condomini morosi in base al quale se il condomino moroso dimostra lo stato di indigenza, gli deve essere garantita l’erogazione minima del bene acqua. Per il servizio di antenna centralizzato non vi è dubbio che lo stesso non rappresenti un servizio essenziale.
POSIZIONE DELLA GIURUSPRUDENZA
Appare interessante evidenziare che in giurisprudenza si registrano due posizioni tra loro contrastanti.
Una parte della giurisprudenza è a favore della sospensione dei servizi in questione sostenendo che nel nostro ordinamento non sussisterebbe un obbligo per i condomini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, a fini solidaristici, l’obbligazione dei condomini morosi.
Altra parte della giurisprudenza, invece, è contraria alla sospensione richiamando l’art. 32 della Costituzione e sostenendo che l’interruzione del servizio andrebbe a ledere il diritto alla salute.
POSIZIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Nel caso in esame il Tribunale di Bologna nello statuire in merito ha aderito alla prima tesi ha autorizzato il condominio a sospendere il servizio di riscaldamento, acqua fredda e calda e al distacco dell’antenna televisiva centralizzata.
Il Tribunale ha quindi fornito una interpretazione innovativa del DPCM in quanto ha riconosciuto a chi è impossibilitato a pagare la possibilità di ricevere comunque un quantitativo minimo di acqua solo nel caso in cui provi lo stato di disagio economico.
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avv. Elisa Boreatti Dott.ssa Bruna Moretti
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