DIRITTO CONDOMINIALE: Spese per interventi su parti di supercondominio: la ripartizione delle spese va fatta tenendo in conto della funzione della parte condominiale che necessita dell’intervento

Elisa Boreatti

TAG:

Corte di Cassazione, ordinanza numero 13229 pubblicata il 16 maggio 2019

 

Il signor X agiva in giudizio impugnando un verbale di assemblea condominiale nella parte in cui gli attribuiva il costo di rifacimento di alcune colonne.

La ragione di tale attribuzione da parte dell’assemblea era che le colonne, pur appartenendo ad un altro stabile, parte del super condominio, avevano comunque funzione di garantire la stabilità dell’intera struttura e sorreggere il camminamento che collegava lo stabile con quelli adiacenti.
A detta del signor Beta, invece, detti manufatti erano propri del solo condominio proprietario e i lavori di ristrutturazione non dovevano quindi essere corrisposti che dai condomini di quello stabile.
Il Tribunale di prime cure accoglieva la domanda del ricorrente considerando applicabili al fatto di specie i commi 2 e 3 dell’art. 1123 c.c..

La sentenza veniva appellata dal super condominio e la Corte d’Appello, in riforma del primo giudizio, affermava invece come le colonne oggetto dei lavori fossero comunque asservite alla generalità dei condomini e quindi il riparto spese fosse corretto.

Ricorreva in cassazione il signor Beta sul presupposto che l’esistenza di un condominio parziale ex art. 1123 c.c. attribuiva in quanto tale solo a tale ultimo ente le spese di rifacimento/sistemazione delle colonne.

La cassazione respingeva il ricorso sulla base del seguente principio: «ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condomini di un edificio, riguardanti, nella specie, il risanamento di alcuni pilastri di un complesso immobiliare formato da più fabbricati, necessari per sostenere la struttura di un singolo edificio sovrastante, nonché quella del camminamento su un porticato esterno condominiale, non è rilevante la titolarità del diritto di proprietà, quanto la funzione della parte di edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione, con conseguente applicazione del criterio generale stabilito al primo comma dell’art. 1123 c.c., secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento pro quota, quando i pilastri, come accertato nella specie, siano elementi strutturali portanti l’intero complesso».

Si allega il testo dell’ordinanza:

Corte di Cassazione, ordinanza numero 13229 pubblicata il 16 maggio 2019

LinkedIn
Email
Print