Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza numero 6562/2018
La questione analizzata dalla sentenza in epigrafe ha ad oggetto un immobile sito in Roma, che da appartamento ad uso abitativo veniva trasformato in studio medico senza, però, la realizzazione di alcuna opera edilizia.
Invero, durante i lavori di ristrutturazione dell’immobile, la polizia locale aveva elevato un verbale di accertamento, a seguito del quale era stato emesso un provvedimento di immediata sospensione dei lavori, seguito da un’ingiunzione del ripristino della destinazione d’uso, entrambi sul rilievo che sarebbe stata mutata la destinazione dell’immobile da unità abitativa a studio medico polispecialistico.
Avverso tale provvedimento, i medici avevano presentato ricorso al TAR del Lazio che veniva rigettato.
I medici hanno quindi presentato gravame in Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ritenendo:
- Da un lato superata la vecchia interpretazione in base alla quale «il cambio d’uso da abitazione ad ufficio, anche se eseguito senza opere, non sia mai soggetto a permesso di costruire».
- E dall’altro che un immobile destinato ad attività professionale presuppone un traffico di persone e la necessità di servizi e, quindi, di “carico urbanistico” superiore a quello di una semplice abitazione.
Concludeva, rigettandolo, evidenziando che soltanto il cambio di destinazione d’uso tra categorie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incidente sul carico urbanistico) mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, integra una vera e propria modificazione edilizia con conseguente necessità di un previo permesso di costruire, senza che rilevi l’avvenuta esecuzione di opere.
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Si allega il testo della sentenza: