DIRITTO COSTITUZIONALE: Il diritto/dovere all’istruzione si declina anche nella forma dell’istruzione cd parentale

Elisa Boreatti
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Sommario: 1. Il dovere di istruzione non implica l’obbligo alla frequenza della scuola – 2. Quadro normativo – 3. Verifica dell’adempimento dell’obbligo di istruzione – 4. Considerazioni conclusive

 

 

  1. IL DOVERE DI ISTRUZIONE NON IMPLICA L’OBBLIGO ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA

Il dovere di istruzione in capo ai genitori o a chi ne fa le veci è imposto dalla Costituzione all’art. 30 e all’art. 33.

In particolare l’art. 30 recita “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli…nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”, mentre l’art. 33 specifica che “L’arte e le scienze sono libere e libero ne è l’insegnamento… enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione”.

Dalla lettura congiunta delle anzidette norme si evince che i genitori o chi ne fa le veci sono destinatari di un obbligo di istruzione dei figli e che questo non coincide con l’obbligo scolastico (che è invece finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età).

Ne consegue, pertanto, che l’obbligo di istruzione può essere assolto:

-nelle scuole statali e paritarie

-nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale

-attraverso l’istruzione parentale. In particolare quest’ultima forma di istruzione può essere fornita direttamente dai genitori o dagli esercenti la patria potestà presso la propria abitazione ovvero può essere impartita per il tramite di associazioni che provvedono all’istruzione dei bambini per il tramite di propri spazi strutturati ove vengono impartite le lezioni da personale qualificato.  Si specifica comunque che detta forma di istruzione non è idonea al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

 

  1. QUADRO NORMATIVO

Individuato l’oggetto dell’obbligo previsto nella Carta Costituzionale ne consegue che i genitori e gli esercenti la patria potestà assolvono parimenti all’obbligo dell’istruzione dei propri figli se decidono di svolgere un percorso formativo privato all’interno di un ambiente domiciliare nella forma, quindi, della istruzione parentale.

Un tanto emerge anche dalla normativa di riferimento, ossia:

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.

In particolare l’art. 111 in tema di “Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico” così recita: “1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. 2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53″.

In particolare l’articolo 1 comma 4 intitolato “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione ribadisce la possibilità di far ricorso all’istruzione parentale e specifica altresì che la scelta non può essere effettuata “una tantum”.  La disposizione così recita: “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.

Sul punto il MIUR ha emanato la circolare nr. 93 del 23.12.2005 che così specifica: “Istruzione parentale: I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniore alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.

Decreto legislativo 13.4.2017 nr. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. Questo decreto è uno degli otto decreti attuativi della legge 107/15 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e stabilisce, con riferimento all’istruzione parentale che, a decorrere dal settembre 2017, i genitori o gli esercenti la patria potestà devono presentare al dirigente scolastico annualmente e in via preventiva la comunicazione di voler adottare detto sistema formativo e che i minori devono sostenere un esame di idoneità annuale per l’ammissione alla classe successiva fino all’assolvimento dell’obbligo.

Il MIUR poi con una nota del 10.10.2017 prot. nr. 1865 fornisce indicazioni in merito alla valutazione, alla certificazione delle competenze e all’esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

In particolare nella parte che tratta de “Gli esami di idoneità” il MIUR indica che le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell’Istituzione scolastica statale del territorio di residenza. La richiesta di sostenere l’esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.

 

  1. VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Stabilito l’obbligo di istruzione ne consegue che il genitore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci è tenuto al suo adempimento, come è ribadito anche dall’art 113 del dlg 297/94.

A fronte di un tanto quindi il legislatore, al successivo art. 114, indica le modalità attraverso le quali l’Autorità esercita il potere di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico stabilendo che  il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci; iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. Successivamente l’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese decorso il quale il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. Qualora quest’ultima non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico. 6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.

Per quanto riguarda l’istruzione parentale, tenuto conto che la stessa non si svolge all’interno delle strutture scolastiche pubbliche o parificate, il legislatore ha individuato altre forme attraverso le quali verificare se i genitori o chi ne fa le veci assolvano all’obbligo di istruzione. In particolare questi devono:

– far sostenere agli alunni e agli studenti annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. A tal riguardo si specifica che l’esame deve essere richiesto dai genitori o da chi esercita la patria potestà al dirigente scolastico dell’istituto presso il quale andrà a sostenere l’esame. La domanda unitamente al programma portato dall’esaminando (che non deve coincidere esattamente con la programmazione dell’istituto in cui sostiene l’esame, ma che comunque deve tener in conto dei programmi ministeriali) deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico. Spetta alla commissione predisporre le prove d’esame, tenendo a riferimento le indicazioni nazionali per il curricolo. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

– dimostrare di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunno.

In particolare per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione posseduto dai genitori sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio; mentre per capacità economica in maniera altrettanto ragionevole si può intendere un livello di reddito che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali volte all’istruzione del figlio.

– comunicare anno per anno alla competente autorità che l’istruzione viene garantita dall’impegno delle famiglie. Il dlgs 62/2017 ha poi individuato nella figura del dirigente scolastico del territorio di residenza l’autorità di riferimento ed ha altresì fornito un dato temporale entro la quale deve essere fatta presentata questa comunicazione, ossia all’inizio di ogni anno.

Ricevuta la comunicazione da parte dei genitori e gli esercenti la patria potestà, il dirigente scolastico presso la cui istituzione l’alunno avrebbe dovuto essere istruito informa i genitori di quali sono i vari obblighi che tale scelta comporta e svolge i dovuti controlli sia sulle dichiarazioni ricevute sia sulla effettività dell’impegno delle famiglie in punto di istruzione fornita ai ragazzi senza usufruire dei servizi scolastici.

Si sottolinea, come indicato anche nella circolare del MIUR 253/2013 che la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.

 

  1. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto sin qui esposto si può concludere che l’istruzione cd parentale può essere scelta dai genitori o da chi esercita la patria potestà quale percorso formativo del proprio figlio e che tale scelta è parimenti considerata idonea ai fini dell’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione imposto dalla Costituzione.

 

avv. Elisa Boreatti

 

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