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Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza nr. 18579, dep. 13.07.2018
FATTO
Un creditore ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti delle eredi dell’originario debitori per un credito dovuto per procacciamento di un acquirente di immobile presso il Tribunale di Brescia, ove risiedeva l’ingiungente. L’originario dante causa preteso debitore e le sue eredi risiedevano a Firenze.
PRIMO GRADO
Le ingiunte hanno avviato dinnanzi il Tribunale di Brescia giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo loro notificato sollevando questione di incompetenza territoriale del medesimo Tribunale a favore di quello di Firenze.
Il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso sostenendo che “la qualifica di consumatore non sia trasmissibile iure hereditatis”.
CORTE DI CASSAZIONE
Le eredi dell’originario debitore (nonché soggetti ingiunti nel decreto ingiuntivo) hanno depositato dinnanzi la Suprema Corte ricorso facoltativo per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Brescia chiedendo la applicazione del criterio di cui all’art. 33 comma 2 lettera u) del codice del consumo in quanto al momento della domanda le ricorrenti erano consumatrici residenti in Firenze.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso affermando che “il principio per cui la morte del consumatore non fa di per sé venire meno la natura del rapporto di consumo ed il particolare regime posto a tutela dello stesso. Tanto a maggior ragione per effetto della trasmissione impersonale (nei confronti di tutti gli eredi e non per ciascun singolo erede) del rapporto di consumo con la conseguente rilevo della disciplina di garanzia prevista dalle citate norme di tutela”.
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Si allega il testo dell’ordinanza:
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza nr. 18579, dep. 13.07.2018
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