L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che la L. 296/2006 ha previsto, già a decorrere dal 1 luglio 2007, quali devono essere le condizioni sussistenti affinchè il datore di lavoro possa usufruire di tali benefici e tra queste vi è il “rispetto degli accordi e contratti collettivi”.
Con circolare 7/2019 del 6 maggio 2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti precisazioni rispetto a quest’ultimo aspetto dando al contempo indicazioni al personale ispettivo circa gli accertamenti da effettuare.
Ecco quindi che l’Inl ha specificato che gli ispettori dovranno accertare che le aziende, affinché possano fruire dei benefici, si siano impegnate a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ciò a prescindere da quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.
La circolare, inoltre, precisa che la valutazione non dovrà tenere conto dei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale) e ribadisce che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.
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Avv. Gennaro Colangelo Dott.ssa Rosa Colucci
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