DIRITTO DEL LAVORO: Demansionamento anche all’interno della stessa qualifica contrattuale

Elisa Boreatti

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Corte di Cassazione, ordinanza del 3 agosto 2020, n. 16594: il divieto di variazioni in pejus (demansionamento) opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori.

Prima di analizzare la sentenza in commento, occorre effettuare un breve excursus della disciplina dello jus variandi, soffermandoci in particolare sulla modifica in peius delle mansioni.

A decorrere dal 25.6.2015 nei confronti di tutti i lavoratori subordinati si applica il nuovo art. 2103 c.c., come modificato dal D.Lgs. 81/2015.

La disciplina previgente consentiva il mutamento “orizzontale” di mansioni a condizione che le mansioni precedenti e quelle nuove fossero equivalenti: la nozione di equivalenza era stata elaborata nel corso degli anni dalla giurisprudenza in termini restrittivi e andava intesa sia nel senso di pari contenuto e valore professionale delle mansioni, sia come coerenza con il bagaglio professionale acquisito, come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l’arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore realizzato nella pregressa fase del rapporto.

Nella vigenza della precedente norma, dunque, in caso di contestazione da parte del lavoratore, il giudice, per accertare la legittimità della modifica unilaterale da parte del datore di lavoro, non si limitava a verificare l’eguaglianza retributiva e la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di inquadramento contrattuale, ma verificava anche l’equivalenza professionale.

Nella sua attuale formulazione, frutto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 81/2015 l’art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.

Non si fa più riferimento al requisito dell’equivalenza tra le ultime mansioni svolte e quelle di nuova assegnazione: al datore di lavoro è attribuita la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale. Ciò significa che, se in base al contratto collettivo il mutamento di mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste alcun limite nell’assegnazione di nuove mansioni ad eccezione della non discriminazione.

Il sistema di classificazione del personale, indicato nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro assume così un ruolo primario, poiché costituisce l’unico parametro di riferimento per valutare la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni.

L’assegnazione di mansioni inferiori.

L’art. 2013 c.c. come novellato quindi prevede la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento inferiore, anche senza il suo consenso.

Il demansionamento è consentito nei seguenti due casi:

  • modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore,
  • ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.

Ciò a condizione che le nuove mansioni rientrino nel livello di inquadramento inferiore e nella medesima categoria legale.

Dal tenore letterale della norma, si evince che la modifica in pejus può riguardare soltanto mansioni relative al livello di inquadramento immediatamente inferiore rispetto a quello attribuito al lavoratore, sempre a condizione che vi sia una retrocessione in termini di categoria legale.

Qualora il mutamento delle mansioni derivi dalla modifica degli assetti organizzativi aziendali, il giudice eventualmente coinvolto nella valutazione della sussistenza di tale presupposto non potrà entrare nel merito dell’opportunità e/o della necessità del cambiamento organizzativo, ma dovrà limitarsi ad accertare che la modifica organizzativa sia reale e che abbia inciso sulla posizione del lavoratore.

Ordinanza Cass. 3 agosto 2020, n. 16594.

Ebbene, con ordinanza del 3 agosto 2020, n. 16594, la Corte di Cassazione ha affermato che il divieto di variazioni in pejus opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori.

I fatti.

La ricorrente, dipendente di Poste Italiane Spa, risultava inquadrata nell’Area Funzionale Operativa livello C c.c.n.l. di settore, che postulava il possesso di conoscenze specifiche qualificate e comportava lo svolgimento di attività di carattere amministrativo, di coordinamento o di incarichi di responsabilità, ed il compimento di operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell’ambito di procedure predefinite e disposizioni dei superiori gerarchici.

Tra il 16/7/2007-12/3/2010, era stata, invece, assegnata a posizione comportante l’esercizio di mansioni manuali, di mero riordino e sistemazione di materiale secondo procedure standardizzate, oltre che di supporto al personale di sportello, con evidente violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2103 c.c.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 18/9/2015, confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di Poste Italiane Spa volta a conseguire pronuncia di accertamento della intervenuta dequalificazione professionale subita nel periodo 16/7/2007-12/3/2010 per illegittimo esercizio dello jus variandi, e di condanna della parte datoriale al risarcimento del danno conseguenziale.

Avverso tale decisione la società soccombente interpone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ai quali resiste la lavoratrice con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c.

La Corte ha argomentato come la garanzia prevista dall’art. 2103 c.c. operi anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo l’indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell’accorpamento convenzionale.

Conseguentemente, il lavoratore addetto a determinate mansioni, non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale, dovendo, per contro, procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine di salvaguardare, in concreto, il livello professionale acquisito e di fornire un’effettiva garanzia dell’accrescimento delle capacità professionali del dipendente (Cfr. Cass. 3/2/2015 n. 1916, Cass. 25/9/2015 n. 19037, Cass. 4/3/2014 n. 4989, Cass. 14/6/2013 n. 15010).

Nello scrutinio attinente al corretto esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro è, dunque, necessario accertare che le nuove mansioni conferite siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente e siano tali da salvaguardarne il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, ed in coerenza coi  dettami di cui all’art.2103 c.c. il cui baricentro, (come affermato da Cass. Cit. S.U. n. 25033/2006) è dato proprio dalla protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro.

Sulla base di queste considerazioni, il ricorso proposto dalla Società datrice veniva rigettato.

In sintesi:

  • l’art. 2013 c.c. prevede la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento inferiore, anche senza il suo consenso nei seguenti due casi:
  • modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore,
  • ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.
  • Ciò a condizione che le nuove mansioni rientrino nel livello di inquadramento inferiore e nella medesima categoria legale.
  • La ricorrente lamentava di essere stata demansionate, pur essendo stata adibita ad una mansione formalmente rientrante nella stessa categoria di quella precedente.
  • La Corte di Cassazione ha argomentato come la garanzia prevista dall’art. 2103 c.c. operi anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo l’indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell’accorpamento convenzionale.
  • Con ordinanza del 3 agosto 2020, n. 16594, la Corte di Cassazione ha affermato che il divieto di variazioni in pejus opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori.

Avv. Gennaro Colangelo                                                 Dr.ssa Rosa Colucci

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