Tribunale di Trento, Ordinanda n. 496 del 21 gennaio 2021.
La vicenda riguarda una lavoratrice che, dopo un periodo di ferie – concordato con il datore di lavoro – trascorso all’estero, e dopo un ulteriore periodo di congedi fruiti per motivazioni varie, non rientrava in servizio.
L’assenza veniva motivata con la necessità di rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria, imposta a tutte le persone che tornavano da un paese straniero.
Il datore di lavoro procedeva quindi con un licenziamento per giusta causa, avverso il quale la dipendente presentava ricorso per ottenere la reintegra sul posto di lavoro.
Il datore di lavoro si difendeva sostendendo che la lavoratrice di fatto si era recata all’estero nonostante fosse a conoscenza dei divieti e restrizioni imposti alla circolazione delle persone.
Inoltre sapeva che dopo il rientro dal Paese estero sarebbe dovuta restare a casa per quarantena fiduciaria, periodo che avrebbe inevitabilmente impedito la ripresa, per almeno quattordici giorni, della prestazione lavorativa.
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La decisione del Tribunale.
Il Tribunale di Trento ha ritenuto il licenziamento valido. Infatti, evidenziano i giudici, al momento della partenza per il Paese estero, la dipendente era consapevole che al suo rientro non avrebbe potuto riprendere immediatamente servizio, in quanto avrebbe dovuto seguire l’obbligo di restare in quarantena fiduciaria per chi rientrava dall’estero.
Poiché la dipendente si era messa in maniera consapevole in una situazione di impossibilità di riprendere il lavoro alla fine delle ferie, aveva tenuto una condotta negligente. Pertanto, la sua assenza risultava priva di giustificazione.
Difatti, sottolinea il tribunale, il comportamento della lavoratrice non può considerarsi limitativo del diritto di fruire liberamente del periodo di ferie previsto dalla legge. Questo perché le esigenze di sanità pubblica hanno imposto a tutta la popolazione sacrifici ben più gravi, come la limitazione temporanea della libertà di movimento personale e del godimento di alcuni diritti civili.
Conclusioni.
Il dipendente che dovesse assentarsi dal posto di lavoro per rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria, dopo essere rientrato da un periodo di ferie dall’estero, può essere licenziato per giusta causa: una simile condotta, difatti, integra una grave violazione dei doveri inerenti il rapporto di lavoro, in quanto l’assenza non è affatto giustificata.
Quindi, il comportamento del lavoratore lede in maniera irreversibile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.