DIRITTO DEL LAVORO: Il datore di lavoro quando è responsabile di mobbing?

Elisa Boreatti
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I FATTI

Una lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatole, chiedendo – al contempo – la condanna della società al risarcimento dei danni subiti in seguito al mobbing posto in essere nei suoi confronti da parte di alcuni colleghi.

La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, deducendo che il legale rappresentate dell’azienda datrice, nonostante fosse stato messo al corrente degli episodi, non abbia voluto né indagare a fondo la questione né attuare provvedimenti disciplinari idonei a tutelare la situazione prospettatagli dalla ricorrente.

Cassazione.

Ricordiamo che il mobbing è un insieme di comportamenti violenti perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.

La Suprema Corte rileva come il datore non solo era stato informato dei fatti ma aveva anche, almeno in un’occasione, sentito delle grida.

I giudici di legittimità ricordano che da tempo, in linea con la Carta, sia stato ripudiato, anche dalla giurisprudenza più attenta, «l’ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l’agire privato». E questo in considerazione del fatto che l’attività produttiva – oggetto di tutela costituzionale in nome dell’iniziativa economica privata – è subordinata all’utilità sociale «che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e di dignità».

La concezione “patrimonialistica” dell’individuo deve dunque fare un passo indietro di fronte alla dignità della persona. Il dovere del datore non si esaurisce – continua la Cassazione – nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e anti-infortunistiche ma si estende ad un obbligo di monitoraggio sull’integrità dell’ambiente nel quale il dipendente svolge il suo lavoro.

Con la sentenza in commento, la Cassazione afferma che il datore di lavoro è obbligato a predisporre tutte le misure necessarie a preservare i propri dipendenti dalla lesione della loro integrità psico-fisica che possa avvenire nell’ambiente o in costanza di lavoro, anche in relazione ad eventi che non siano collegati direttamente alle condotte dell’imprenditore.

Ebbene, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – ha affermato che il datore di lavoro, anche quando non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie, non può andare esente da responsabilità, rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c., laddove non ponga in essere gli accorgimenti necessari a tutela del dipendente mobbizzato.

 

Commento dello Studio Legale Boreatti Colangelo

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