Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza nr. 32714, pubblicata in data 18 dicembre 2018
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Gli Ermellini con la sentenza sopra emarginata evidenziano che, in riferimento alla domanda di risarcimento del danno contrattuale a seguito di infortunio sul lavoro, l’allegazione del «lavoratore-creditore» non debba attenere ad un inadempimento generico bensì, a un inadempimento «qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno».
In tal senso viene precisato che “ … il lavoratore che agisce nei confronti del proprio datore di lavoro (debitore di un obbligo di sicurezza), deve fornire una descrizione del fatto materiale che consenta di evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa o a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificatamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell’art. 2087 c.c….”.
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Avv. Gennaro Colangelo
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Si allega il testo della sentenza:
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza nr. 32714, pubblicata in data 18 dicembre 2018