DIRITTO DEL LAVORO: La tutela dei crediti dei lavoratori

Elisa Boreatti
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Il 3 luglio 2019  lo Studio legale Boreatti Colangelo ha partecipato al convegno organizzato da Agi Lombardia e AIDP Gruppo Regionale Lombardia “La gestione del rapporto di lavoro nella crisi d’impresa”.

Particolarmente interessante – anche perché di grande attualità – è stato l’intervento relativo alla tutela dei crediti dei lavoratori, che ci ha fornito importanti spunti di riflessione.

Oggi in particolare si vuole trattare un tema largamente dibattuto anche in giurisprudenza, ovverosia il recupero dei crediti dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto: in che misura è responsabile il committente qualora l’appaltatore ometta di versare ai lavoratori quanto dovuto?

Come noto, ai sensi dell’art. 29, c. 2 del D.Lgs. 276/2003, in caso di appalto d’opere o servizi, il committente (imprenditore o datore di lavoro) è obbligato in solido con l’appaltatore (e con ciascuno degli eventuali subappaltatori) a corrispondere ai lavoratori occupati nell’esecuzione del contratto d’appalto i trattamenti retributivi e a versare i contributi previdenziali, i premi assicurativi nonché le ritenute fiscali calcolate su dette retribuzioni.

Tale inderogabile regime di solidarietà inderogabile opera sino al secondo anno successivo alla cessazione dell’appalto.

La giurisprudenza è poi intervenuta precisando che il committente è obbligato a versare in solido anche il trattamento di fine rapporto, ma non può surrogarsi al lavoratore verso il Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS.

Non solo, ma il committente è chiamato a soddisfare i crediti vantati dal lavoratore nell’esecuzione dell’appalto (e subappalto) anche quando nel corso dello stesso si siano succeduti due diversi datori di lavoro appaltatori, a condizione che all’atto del trasferimento del personale i crediti del lavoratore siano stati ceduti alla società subentrante (da ultimo sent. 2022/2019).

Ancora, in merito alla questione processuale della tipologia di litisconsorzio tra committente ed appaltatore, l’art. 29, co. 2, d.lgs. N. 276/2003, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, d.l. 25 del 2017 conv. L. n. 49 del 2017, ha eliminato il litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore, sopprimendo la seguente previsione: “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori”;

Non solo, ma ha anche eliminato il beneficio di preventiva escussione, sopprimendo anche la seguente disposizione: “il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori”.

La Cassazione poi con sentenza 444/2019 ha precisato che l’esposizione in via solidale del committente – verso i dipendenti dell’appaltatore e dei subappaltatori – resta anche attualmente circoscritta a “i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.

riproduzione riservata

avv. Gennaro Colangelo         dott.ssa Rosa Colucci

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