Il 3 luglio 2019 lo Studio legale Boreatti Colangelo ha partecipato al convegno organizzato da Agi Lombardia e AIDP Gruppo Regionale Lombardia “La gestione del rapporto di lavoro nella crisi d’impresa”.
Particolarmente interessante – anche perché di grande attualità – è stato l’intervento relativo alla tutela dei crediti dei lavoratori, che ci ha fornito importanti spunti di riflessione.
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Oggi in particolare si vuole trattare un tema largamente dibattuto anche in giurisprudenza, ovverosia il recupero dei crediti dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto: in che misura è responsabile il committente qualora l’appaltatore ometta di versare ai lavoratori quanto dovuto?
Come noto, ai sensi dell’art. 29, c. 2 del D.Lgs. 276/2003, in caso di appalto d’opere o servizi, il committente (imprenditore o datore di lavoro) è obbligato in solido con l’appaltatore (e con ciascuno degli eventuali subappaltatori) a corrispondere ai lavoratori occupati nell’esecuzione del contratto d’appalto i trattamenti retributivi e a versare i contributi previdenziali, i premi assicurativi nonché le ritenute fiscali calcolate su dette retribuzioni.
Tale inderogabile regime di solidarietà inderogabile opera sino al secondo anno successivo alla cessazione dell’appalto.
La giurisprudenza è poi intervenuta precisando che il committente è obbligato a versare in solido anche il trattamento di fine rapporto, ma non può surrogarsi al lavoratore verso il Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS.
Non solo, ma il committente è chiamato a soddisfare i crediti vantati dal lavoratore nell’esecuzione dell’appalto (e subappalto) anche quando nel corso dello stesso si siano succeduti due diversi datori di lavoro appaltatori, a condizione che all’atto del trasferimento del personale i crediti del lavoratore siano stati ceduti alla società subentrante (da ultimo sent. 2022/2019).
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Ancora, in merito alla questione processuale della tipologia di litisconsorzio tra committente ed appaltatore, l’art. 29, co. 2, d.lgs. N. 276/2003, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, d.l. 25 del 2017 conv. L. n. 49 del 2017, ha eliminato il litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore, sopprimendo la seguente previsione: “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori”;
Non solo, ma ha anche eliminato il beneficio di preventiva escussione, sopprimendo anche la seguente disposizione: “il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori”.
La Cassazione poi con sentenza 444/2019 ha precisato che l’esposizione in via solidale del committente – verso i dipendenti dell’appaltatore e dei subappaltatori – resta anche attualmente circoscritta a “i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
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avv. Gennaro Colangelo dott.ssa Rosa Colucci