DIRITTO DEL LAVORO: Nel pubblico impiego il patteggiamento giustifica il licenziamento

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 maggio – 31 luglio 2019, n. 20721

 

Fatto

La Corte d’Appello ha respinto il gravame proposto da un dipendente comunale avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato nei confronti dello stesso a seguita della sentenza penale di patteggiamento per i reati di turbativa d’asta e corruzione pronunciata sempre dal Tribunale di Pescara, in sede penale. Il procuratore del lavoratore aveva contestato l’efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento, nonché la proporzionalità della sanzione espulsiva sul presupposto che la contrattazione collettiva prevede il recesso nei casi di “sentenza passata in giudicato per gravi delitti commessi in servizio”. La Corte d’Appello ha invece ritenuto di aderire all’orientamento secondo cui la sentenza di patteggiamento ha valore di giudicato sull’accertamento del fatto, la sua illiceità penale e sull’avvenuta commissione da parte dell’imputato, nonché all’ulteriore orientamento secondo cui, nell’usare l’espressione “sentenza di condanna”, la contrattazione collettiva deve essere intesa come tale da riguardare anche la sentenza di patteggiamento.

 

La posizione della Corte di Cassazione

Secondo gli Ermellini l’assetto normativo è del tutto chiaro nello stabilire che, rispetto ai giudizi disciplinari presso le pubbliche autorità, la sentenza penale di condanna abbia efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653, comma 1-bis, c.p.p.). Il riferimento generico della norma ad una sentenza di condanna ed il fatto che l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. stabilisca che «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna» rende testualmente ineludibile il riconoscimento del predetto effetto di giudicato.

Pertanto il licenziamento, secondo la Suprema Corte, è legittimo in ragione anche dell’articolo 445, comma 1/bis attesa la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto al patteggiamento equiparato dalla legge stessa ad una pronuncia di condanna.

Si allega:

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 maggio – 31 luglio 2019, n. 20721

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