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L’emergenza epidemiologica da coronavirus e le conseguenti normative di distanziamento sociale hanno portato alla sospensione di tutte le manifestazioni sportive in programma, facendo sì che nel rapporto tra società sportiva ed atleta venisse meno un delle obbligazioni cui è tenuta ciascuna parte all’interno di un contratto, vale a dire la prestazione sportiva.
Alla luce del venire meno della prestazione sportiva per una causa di forza maggiore come risulta essere quella della situazione pandemica causata dal Covid-19, ci si è interrogati riguardo alle modalità con cui le società sportive o i teams del motorsport debbano rispettare gli obblighi di pagamento nei confronti dei loro atleti.
Per risolvere tale questione è necessario preliminarmente verificare il singolo contratto dell’atleta, per comprendere se le parti avevano precedentemente previsto delle disposizioni in materia di impossibilità della prestazione per motivi di forza maggiore; diversamente, se nulla è previsto all’interno del contratto, sarà necessario rifarsi a quanto previsto dall’ordinamento giuridico applicando, a seconda delle diverse criticità che possono inerire al rapporto in essere, gli istituti specificamente previsti dal legislatore.
Gli istituti che vengono in aiuto delle varie società sportive sono:
– Impossibilità sopravvenuta (Art. 1256 c.c.): tale fattispecie prevede che al verificarsi dell’impossibilità sopravvenuta segue l’estinzione dell’obbligazione e la conseguente liberazione del soggetto tenuto ad eseguirla, a condizione però che essa dipenda da causa non imputabile al debitore.
Appare evidente come il provvedimento del Governo che ha disposto la sospensione delle competizioni, causa dell’impossibilità della prestazione, sia riconducibile all’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
– Impossibilità parziale (Art. 1258 c.c.): questa fattispecie si realizza nel momento in cui la prestazione diventa per una certa parte impossibile, permanendo però la possibilità di un parziale adempimento. In questo caso, il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione che risulta essere ancora possibile.
In questo senso è da tenere presente che l’art. 1464 c.c. prevede che quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.
– Eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467, c.c.): tale istituto trova applicazione con riguardo ai contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero quelli a esecuzione differita, e prevede che al verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte tenuta all’adempimento della prestazione può richiedere la risoluzione del contratto. La parte contro la quale è domandata tale risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
In una situazione come quella che stiamo vivendo oggigiorno, lo strumento che appare più idoneo risulta essere quello previsto dall’istituto dell’impossibilità parziale ex art. 1258 c.c., atteso che dalla lettura in combinato disposto con l’art. 1464 c.c., le società sportive, a fronte dell’impossibilità della prestazione sportiva dell’atleta, hanno la possibilità di ridurre i compensi previsti in misura equivalente alla sospensione delle attività.
È da evidenziare infatti come molteplici club calcistici, scuderie di formula uno e team del motomondiale stiano allo stato concludendo accordi con i rispettivi atleti per ridurre gli ingaggi, atteso che l’intero mondo sportivo sta subendo ingenti danni economici dovuti dal blocco delle competizioni.
Nello specifico la Lega di Serie A in data 6 aprile 2020 ha emanato le linee guida sul taglio dei compensi a calciatori, allenatori e tesserati, approvate all’unanimità, su un ipotetico blocco del pagamento degli stipendi comprendenti due ipotetici scenari:
1) riduzione di un terzo della retribuzione totale annua lorda (pari a quattro mensilità omnicomprensive) se non si riprenderà l’attività;
2) riduzione di un sesto (pari a due mensilità medie omnicomprensive) se nei prossimi mesi si potranno disputare le restanti partite della stagione 2019/20.
Allo stesso modo nel mondo del basket, la Lega Basket e i giocatori hanno trovato un accordo sulla decurtazione degli stipendi, per cui i giocatori che guadagno più di cinquantamila euro lordi a stagione subiranno una riduzione del 20%, mentre quelli aventi una retribuzione compresa tra i trentamila e i cinquantamila euro lordi, avranno una riduzione del 7.5%; tutti gli altri giocatori non subiranno alcuna decurtazione.
Per quanto riguarda il mondo dei motori, le scuderie di formula uno McLaren, Williams, Racing Point, Renault e Hass hanno da un lato deciso di sospendere le attività dei vari team mettendo in congedo i propri dipendenti e dall’altro siglato degli accordi con i rispettivi piloti per la riduzione dei cashet.
In conclusione, è auspicabile che in ragione di tale situazione, per evitare contenziosi civili le varie società sportive e i rispettivi atleti riescano a concludere degli accordi come quelli sopra richiamati, ponendo però l’attenzione al fatto che non siano pregiudicati coloro i quali non ricevono i compensi milionari dei grandi dello sport.
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Avv. Gennaro Colangelo Dr. Luigi Faggiano
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