LA SENTENZA: Affidamento condiviso sì, ma per tutelare il figlio viene limitato il diritto di visita del padre

Elisa Boreatti
Condividi con
LinkedIn
Email
Print

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 24937/19; depositata il 7 ottobre 2019

Le modalità di esercizio del diritto di visita devono essere tali da non influire negativamente sulla stabilità e sulla serenità del minore.

FATTO

 

La Corte d’Appello di Venezia ha, tra le altre, confermato le statuizioni del giudice di primo grado concernenti l’iscrizione del bambino a scuola e l’esercizio del diritto di visita.

Così operando ha rigettato l’istanza del padre di ampliamento del diritto di visita sul rilievo che il regime dallo stesso proposto (due pernottamenti infrasettimanali nelle settimane in cui non gli compete il week end e due pomeriggi, uno con pernotto ed uno fino alle 21 nelle settimane in cui gli compete il week end, oltre a tutti i pomeriggi fino alle 16) sarebbe estremamente articolato e frammentario, disfunzionale rispetto alla esigenze di stabilità e serenità che devono connotare la quotidianità del minore.

Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il padre lamentando che nonostante si sia in presenza di un affido condiviso, la contrazione del periodo di visita del padre maschera un affido esclusivo di fatto, potendo il padre trascorrere con il minore solo quattro giorni al mese e due pomeriggi con pernottamento.

 

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso alla luce delle seguenti considerazioni.

Va preliminarmente osservato che la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (vedi Cass. n. 22219/18; n. 18131/2913). Peraltro, attiene al potere del giudice di merito stabilire le concrete modalità di esercizio del diritto di visita, che non sono sindacabili nelle loro specifiche articolazioni nel giudizio di legittimità, ove è invece possibile sollevare censure solo se il giudice di merito si sia ispirato, nel disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il minore, a criteri diversi da quello fondamentale previsto dall’art. 155 c.c. dell’esclusivo interesse del minore.
Nel caso di specie, invece, il decreto impugnato ha evidenziato che l’ampliamento dell’esercizio del diritto di visita proposto dal padre darebbe luogo ad un regime estremamente articolato e frammentato, non funzionale alle esigenze di stabilità e serenità che devono necessariamente connotare la quotidianità del minore, argomentazione che soddisfa “il minimo costituzionale” richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo i principi della sentenza del Supremo Collegio n. 8053/2014, e che si fonda sull’esame delle

Si allega il testo dell’ordinanza:

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 24937/19; depositata il 7 ottobre 2019

CATEGORIE

Sei in un soggetto sovraindebitato?
Risolvi la tua situazione!

Compila il modulo per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno.

ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO “Come fare per non morire più di debiti?”

SCOPRI DI Più