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Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 settembre – 20 novembre 2019, n. 30191
FATTO
Una madre ha impugnato dinnanzi la Corte d’Appello il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni con il quale è stato disposto il collocamento della minore in via preferenziale presso il padre previo affidamento della bambina ai Servizi sociali del Comune di (omissis) .
La Corte territoriale ha ritenuto che il collocamento in via preferenziale della minore presso il padre rispondesse all’interesse morale e materiale della stessa minore, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di rinvio, soprattutto in considerazione della maggiore garanzia di stabilità offerta dal padre alla minore.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la madre.
POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha preliminarmente osservato che, in tema di affidamento dei figli minori, è orientamento consolidato di questa Corte che il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. (Cass. n. 18817 del 23/09/2015).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha fatto una corretta applicazione del principio sopra enunciato decidendo la collocazione prevalente della minore presso il genitore – il padre – in grado di garantire alla medesima maggiore stabilità, e di darle quel senso di sicurezza e continuità già fortemente minato dalla conflittualità genitoriale.
Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla madre.
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Si allega il testo dell’ordinanza:
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 settembre – 20 novembre 2019, n. 30191
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