Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza 7027 depositata il 12 marzo 2019
La Corte di Cassazione ha specificato che nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei due coniugi in regime di comunione legale per l’esclusione del bene dalla comunione occorre non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, c.c., con la conseguenza che l’inesistenza eventuale di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo.
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Si allega il testo dell’ordinanza:
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza 7027 depositata il 12 marzo 2019