Normativa
Al fine di meglio comprendere le problematiche legate allo stato di figlio non riconosciuto, è necessario evidenziare che attualmente la Legge (con D.lgs n. 154/2013) equipara la posizione giuridica dei figli naturali, cioè dei figli nati al di fuori del matrimonio ma riconosciuti dal genitore, a quella dei figli legittimi, cioè dei figli nati all’interno del matrimonio. Tanto accade con tutto quello che consegue in ordine ai rapporti coi genitori ed ai diritti ereditari.
Il presupposto per cui il figlio naturale viene equiparato al figlio legittimo è dato dal riconoscimento della paternità o maternità sia che avvenga spontaneamente da parte del genitore ovvero forzosamente in virtù di una decisione del giudice.
Infatti, solamente il riconoscimento di paternità o maternità permette alla prole naturale di essere considerato dalla legge a tutti gli effetti come figlio.
Alla luce della normativa vigente può un figlio non riconosciuto rivendicare l’eredità del proprio genitore?
Alla luce di quanto sopra un figlio naturale che non è stato riconosciuto dal padre o dalla madre non potrà avanzare pretese dall’eredità del genitore defunto.
Lo potrà fare solo successivamente all’instaurazione di un procedimento dinanzi al giudice volto al riconoscimento della paternità (o della maternità) ai sensi degli artt. 276 c.c e ss., domanda proposta nei confronti degli eredi del proprio genitore.
Dunque, solo in seguito alla sentenza con la quale il giudice accerta il rapporto di filiazione, il figlio potrà accedere ai lasciti e rivendicare la quota che la legge gli riserva.
Un figlio che non è stato riconosciuto dai genitori non ha nessun diritto sull’eredità del genitore defunto.
Quando il figlio ottiene una sentenza del giudice che stabilisce la paternità e/o la maternità ha diritto all’eredità?
Con sentenza che dichiara la filiazione (art. 277 c.c.), la quale produce gli effetti del riconoscimento, il figlio viene considerato a tutti gli effetti della Legge come figlio e di conseguenza acquista tutti i diritti sull’eredità.
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avv. Elisa Boreatti Dott.ssa Bruna Moretti