Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza nr. 20323 pubblicata il 26 luglio 2019
La mera ripresa occasionale della coabitazione per la coppia che ha visto ufficializzata la separazione consensuale non è catalogabile come riconciliazione.
Pertanto incontri occasionali non bloccano il termine previsto dalla legge dall’omologazione della separazione per lo scioglimento del matrimonio.
La Cassazione evidenzia che «gli effetti della separazione personale cessano, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, soltanto col fatto della coabitazione» che però «non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove esse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale».
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Si allega il testo:
Corte di Cassazione, Sezione Vi civile, ordinanza nr. 20323 pubblicata il 26 luglio 2019