Corte di Cassazione, ordinanza nr. 18161 depositata il 5 luglio 2019
FATTO
Il signor XXX ha riconosciuto la figlia YYY successivamente alla di lei madre, signora ZZZ.
Il signor XXX ha quindi proposto ricorso al Tribunale di Tivoli per vedere anteposto il proprio cognome a quello della madre.
Il Tribunale ha accolto il ricorso e la Corte d’Appello di Roma ha confermato sentenza di primo grado.
La signora ZZZ ha proposto quindi ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 262c.c laddove prevede che il figlio debba assumere il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e contestando l’affermazione della Corte secondo cui l’anteposizione del cognome corrisponderebbe all’interesse superiore della minore.
LA POSIZIONE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte ha espresso il seguente principio in materia di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori: il giudice deve rifarsi all’interesse superiore del fanciullo al fine di evitare in danno alla sua personalità. Pertanto il Supremo Organo ha evidenziato che il giudice di merito ha correttamente optato per l’anteposizione del cognome paterno a quello materno in quanto in tal modo non ha voluto attribuire rilievo identitario al collocamento della piccola presso la madre, ma ha salvaguardato il valore della bigenitorialità.
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Si allega il testo dell’ordinanza
Corte di Cassazione, ordinanza nr. 18161 depositata il 5 luglio 2019