DIRITTO DI FAMIGLIA: Il regime patrimoniale

Elisa Boreatti
Condividi con
LinkedIn
Email
Print

PREMESSA

Il diritto di famiglia comprende l’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status e i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che la costituiscono. Il codice non dà una definizione di famiglia ma stabilisce che è una formazione sociale fondata sul matrimonio con i caratteri di esclusività, stabilità e responsabilità. Alla famiglia naturale poi si contrappone quella di fatto.

 

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

 

La comunione legale

In seguito alla riforma del diritto di famiglia che ha equiparato la posizione dei coniugi anche dal punto di vista patrimoniale è stato stabilito che in mancanza di diversa convenzione il regime è quello della comunione legale. Regime che importa la contitolarità e la cogestione dei beni acquistati anche separatamente in costanza di matrimonio.

La comunione non si riferisce a tutti i beni del coniuge ma solo agli acquisti e ai risparmi fatti durante il matrimonio e ai risultati ottenuti dalle attività svolte in comunione tra i coniugi. L’attivo quindi comprende: i beni acquistati durante il matrimonio, i risparmi di ciascun coniuge non investiti nell’acquisto di beni e che sussistono allo scioglimento della comunione, l’azienda costituita e gestita da uno solo dei coniugi durante il matrimonio sempre se sussistenti al momento dello scioglimento della comunione. Sono esclusi i beni personali.

Il passivo della comunione comprende, invece, le obbligazioni contratte da ciascun coniuge nell’interesse della famiglia. La comunione presenta poi una certa autonomia patrimoniale seppur attenuata: infatti i creditori della comunione possono soddisfarsi anche sui beni personali dei singoli coniugi ma solo sussidiariamente, ossia solo quando i beni della comunione sono divenuti insufficienti. La legge stabilisce che la responsabilità di ciascun coniuge è limitata alla metà del debito (pertanto i creditori del singolo coniuge possono soddisfarsi solo sulla metà della quota).

L’amministrazione della comunione è attribuita ad entrambi i coniugi con poteri uguali. Per gli atti di ordinaria amministrazione ciascun coniuge può agire disgiuntamente; per quelli di straordinaria occorre il consenso di entrambi e, se l’altro rifiuta, può rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione. Si segnala che se non c’è consenso e non c’è autorizzazione del giudice, l’atto di straordinaria amministrazione è annullabile se riguarda beni immobili o beni mobili registrati. Se riguarda, invece, beni mobili, l’atto è valido e le conseguenza si manifestano solo nei rapporti interni fra i coniugi perché quello che ha agito abusivamente sarà tenuto a ricostituire la comunione nello stato anteriore oppure al risarcimento del danno.

Lo scioglimento della comunione si ha con la morte di uno dei due coniugi, con la separazione personale, con l’annullamento o con il divorzio. Od ancora, per accordo, per fallimento di uno dei due coniugi, per separazione giudiziale dei beni. All’atto dello scioglimento ed eseguite i pagamenti e le restituzioni, il residuo viene ripartito in parti uguali.

 

Le altre forme di regime patrimoniale

 

La legge ammette che i coniugi possano stipulare convenzioni diverse (anche se sono stabiliti comunque dei limiti, quali ad esempio il divieto di derogare ai diritti e doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, il divieto di costituzione di dote).

Vediamo ora quali sono le convezioni che i coniugi possono stipulare.

 

Separazione dei beni

Nel rapporto tra i coniugi questi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarietà esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio di cui conserva il godimento e l’amministrazione.

In questo regime ciascun coniuge può provare con ogni mezzo, nei confronti dell’altro, la proprietà esclusiva di un bene e qualora nessuno dei due coniugi riesca a dimostrare la titolarietà esclusiva i beni si considerano di proprietà indivisa per pari quota ad entrambi i coniugi.

 

Convenzioni matrimoniali

Questa convenzione deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nullità. Possono essere costituite in ogni tempo e sono soggette ad una forma di pubblicità mediante annotazione a margine dell’atto di matrimonio pena la inopponibilità ai terzi

 

Costituzione di un fondo patrimoniale

I coniugi sia prima sia durante il matrimonio possono costituire il fondo patrimoniale facendo confluire nello stesso determinati beni immobili o mobili registrati destinandoli ai bisogni della famiglia. I coniugi vanno così a costituire un patrimonio separato ove la proprietà dei beni, se non è stato diversamente stabilito nell’atto di costituzione, spetta ad entrambi i coniugi.

Il fondo va costituito con atto pubblico e annotato a margine dell’atto di matrimonio ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Riproduzione riservata

 

Avv. Elisa Boreatti

 

CATEGORIE

Sei in un soggetto sovraindebitato?
Risolvi la tua situazione!

Compila il modulo per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno.

ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO “Come fare per non morire più di debiti?”

SCOPRI DI Più