Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 27409/19; depositata il 25 ottobre
Gli accordi di separazione personale tra coniugi, che hanno per oggetto attribuzioni patrimoniali di beni mobili o immobili, hanno effetti immediatamente traslativi della proprietà. Pertanto il verbale sottoscritto dalle parti costituisce, dopo l’omologazione, titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.
FATTO
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dalla figlia (ed erede) al fine di accertare l’inesistenza di diritti reali su un immobile in capo all’ex coniuge del padre.
Secondo la figlia, difatti, il padre defunto ne era divenuto esclusivo proprietario in forza degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale ove si era stabilito che “Le mura del Bar di (omissis) vengono trasferite al marito… (il quale) si assume da ora ogni onere compresi mutuo ed imposte anche passate”. E questo sia perché quanto scritto costituiva un contratto ad effetti reali sia perché il verbale di separazione omologato era stato trascritto presso i Registri Immobiliari di Roma, con nota di trascrizione che riportava l’indicazione anche dei dati catastali.
La domanda veniva rigettata sia in primo grado, sia in secondo grado.
Veniva, anzi, accolta, la domanda riconvenzionale della convenuta dell’accertamento del diritto di proprietà esclusiva sull’immobile, la restituzione dello stesso ed il risarcimento danni.
La figlia del de cuius ha proposto ricorso per Cassazione.
LA POSIZIONE DELLA SUPREMA CORTE
La Corte ha rilevato che è orientamento consolidato in giurisprudenza quello per cui nell’interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti (anche successivo al contratto medesimo) concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti (ex plurimis, Cass. 01/12/2016, n. 24560; 09/12/2014, n. 25840; 11/01/2006, n. 261).
Tale principio va applicato anche agli accordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili, i quali rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale.
Tali accordi conservano una propria tipicità, pur avendo dei caratteri della vendita così come della donazione.
La necessità di accertarne la natura onerosa o gratuita rileva solo ai fini dell’applicazione dell’art. 2901 c.c. (ovverosia ai fine dell’esercizio dell’azione revocatoria), ma non incide sulla giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale, che appunto risiede nella sistemazione dei rapporti tra gli ormai ex coniugi.
Ribaditi questi concetti, la Cassazione ha rilevato come, nel caso di specie, la circostanza che l’accordo siglato dai separandi fosse carente dei tratti tipici della vendita (indicazione del prezzo, dati catastali dell’immobile, accettazione da parte dell’acquirente) non assumesse alcun significato, considerato che appariva evidente, dal tenore del testo contrattuale la volontà di trasferire immediatamente dell’immobile.
La Corte ha quindi stabilito che, nel caso di specie, il verbale di separazione contenente il trasferimento di diritti reali immobiliari dopo l’omologazione è titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.
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Si allega il testo dell’ordinanza:
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 27409/19; depositata il 25 ottobre