Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza nr. 54449, depositata 5 dicembre 2018
Il genitore che si trova in uno stato di detenzione ha un ruolo di mera supplenza nella vita dei figli e, pertanto, può chiedere la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari solo se il genitore “libero” sia in condizioni fisiche, piscologiche o esistenziali tali da non poter prestare in maniera assoluta assistenza ai minori.
I Giudici poi si soffermano sul concetto di “assoluta impossibilità” chiarendo che essa si ravvisa nel caso in cui la madre non può, neppure volendo, prendersi cura dei figli. Soltanto in situazioni simili è giustificabile il sacrificio all’interesse generale della tutela della collettività mediante la rinuncia ad applicare la misura carceraria nei confronti dell’altro genitore.
Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l’appello cautelare dell’imputato avverso l’ordinanza dell’Ufficio GIP sul presupposto che lo stato di gravidanza a rischio della madre non comportava di per sè quello stato di assoluta impossibilità fisica, psichica o esistenziale richiesta per far venir meno il regime carcerario in luogo di quello degli arresti domiciliari a favore del imputato ristretto nella casa circondariale.
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Si allega il testo:
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza nr. 54449, depositata 5 dicembre 2018