DIRITTO DI FAMIGLIA: L’affidamento condiviso dei figli è sempre la regola, a meno che non ne metta in pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico fisico.

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza numero 6535 depositata 6 marzo 2019

 

Alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo quando la sua applicazione sia pregiudizievole per lo sviluppo psico fisico del minore, e la sua esclusione deve essere adeguatamente motivata e sorretta da una motivazione sull’inidoneità educativa di un genitore, per la cui statuizione non è sufficiente il fatto che abbia una residenza lontana da quella del figlio e dell’altro genitore.

 

In ragione di tale principio la corte di Cassazione, ribadendo un principio più volte espresso, ha:

  • respinto il ricorso presentato dalla madre della minore la quale lamentava che “ … Corte d’Appello non avrebbe svolto una corretta istruzione probatoria per accertare la capacità genitoriale del padre, lamentando suoi gravi (di quest’ultimo, ndr) atteggiamenti tali da integrare la violazione della disciplina dell’affido, nonché la nullità del procedimento per omessa motivazione, per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato sull’interesse del minore …”;
  • evidenziato che in ogni caso il grave conflitto che i genitori abbiano in essere non è di per sé solo motivo di esclusione dell’affido condiviso, se non quando costituisca ostacolo per l’equilibrio e il corretto sviluppo psico fisico dei figli.

 

Si allega:

 

Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza numero 6535 depositata 6 marzo 2019

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