Cassazione, prima sezione civile, sentenza numero 32781 pubblicata il 19 dicembre 2018
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La Suprema Corte è partita dal di seguito indicato dato di fatto:
“La legge sul divorzio prevede che il diritto all’assegno venga meno se l’ex coniuge beneficiario contragga nuove nozze (art. 5, 100 comma, L. div.) ma nulla prevede, invece, per l’ipotesi che l’ex coniuge “debole”, in luogo del matrimonio, instauri una convivenza more uxorio, sicché si pone il problema di stabilire se, ed in che modo, una tale convivenza instaurata dal coniuge beneficiario incida sul diritto all’assegno di divorzio.
Superando precedenti assetti giurisprudenziali in riferimento all’assegno divorzile, la Cassazione ha ricordato di aver affermato un nuovo principio di diritto secondo cui “ … l’instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso …”.
La formazione di una famiglia di fatto, tutelata ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, secondo questo nuovo orientamento di legittimità è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole e si caratterizza per l’assunzione piena del rischio della cessazione del rapporto, così escludendo ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.
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Avv. Gennaro Colangelo
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Si allega il testo della sentenza:
Cassazione, prima sezione civile, sentenza numero 32781 pubblicata il 19 dicembre 2018