DIRITTO DI FAMIGLIA: Prodotti nuovi documenti in secondo grado: assegno divorzile ridotto

Elisa Boreatti
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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27234/20 ha rigettato il ricorso proposto dalla ex moglie avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, alla luce della nuova documentazione prodotta dal marito, revocava l’assegno mensile a carico del marito ed a favore della moglie.

Il caso.

In primo grado il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi B. (marito) e R. (moglie), fissando un assegno a favore della moglie R. ed a carico del marito B. di Euro 200,00 mensili tenendo in considerazione le diverse condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi.

La sententa di primo grado veniva impugnata in punto di assegno divorzile dinanzi alla Corte d’appello di Firenze che, con sentenza n. 1859/2015, riformava parzialmente la decisione revocando l’assegno divorzile in questione.

La decisione della Corte d’Appello bilanciava da una parte la condizione patrimoniale e dall’altra la capacità di reddito degli ex coniugi, che in seguito alle complessive risultante istruttorie si presentavano così:

1.      L’ex marito era solo comproprietario di un’immobile per un terzo (insieme alla madre ed alla di lui sorella);

2.      La moglie, invece, oltre ad aver dichiarato un’età non veritiera con conseguente più significativa capacità ed energia lavorativa, in passato aveva anche svolto diverse attività lavorative presso vari esercizi commerciali, inizialmente non dichiarate e poi ammesse dalla stessa (in primo grado non aveva nemmeno prodotto le relative buste paga con conseguente sua non credibilità in punto della dedotta condizione di disoccupata). Inoltre disponeva di un suo patrimonio immobiliare, essendo proprietaria di un appartamento.

Avverso la suddetta pronuncia, l’ex moglie proponeva ricorso per cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione.

La ricorrente R. con il ricorso per cassazione lamentava l’error in procedendo in quanto la Corte D’Appello di Firenze avrebbe fondato la sua decisione su documenti nuovi prodotti dall’ex marito solo in secondo grado.

Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che la predetta motivazione è da ritenersi infondata precisando altresì che il rito camerale previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario (Cass. 1179/2006 e Cass. 6094/2018); è stata quindi ritenuta ammissibile anche una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall’art. 345 c.p.c., purchè sia garantito il diritto dell’altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale e quindi il principio del contraddittorio (Cass. 5876/2012; cfr. anche Cass. 11319/2005 e Cass. 8547/2003).

Nel caso di specie infatti, ribadisce la Corte di Cassazione che la moglie ha potuto ampiamente controdedurre alla produzione documentale nel corso del giudizio di appello nè vi è una eccezione in punto di tardività dell’avversa produzione documentale rispetto al termine dato dal giudice. Inoltre, la documentazione prodotta dal marito atteneva anche a fatti maturati dopo la pronuncia di primo grado, con conseguente ammissibilità della prova documentale anche sotto tale profilo.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 27234/20 ha quindi affermato il seguente principio di diritto:”nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15, secondo il rito camerale, di per sè caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti”.

Alla luce dell’affermato principio di diritto, la Corte ha quindi rigettato il ricorso proposto dalla ex moglie R.

avv. Gennaro Colangelo    dott.ssa Bruna Moretti

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