DIRITTO DI FAMIGLIA: Quali sono i criteri per determinare l’assegno di mantenimento?

Elisa Boreatti
Condividi con
LinkedIn
Email
Print

La Corte di Cassazione è di recente intervenuta in merito

Nel sistema giuridico vige il principio secondo cui entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli sia in costanza di matrimonio (artt. 143, 147, 316-bis c.c.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell’unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (artt. 316-bis, 337-ter c.c): entrambi i genitori sono quindi chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quale strumento viene utilizzato per il mantenimento dei figli in caso di separazione, divorzio o interruzione della convivenza?
Il mantenimento dei figli avviene attraverso il versamento di un assegno di mantenimento.
La corresponsione dell’assegno è la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all’altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogoa quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (In tal senso Cass. civ., sez. I, 785/2012).
Come viene stabilità la misura dell’assegno di mantenimento?
Sul punto si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 19299/20 (depositata il 16 settembre) affermando che il Giudice, nel quantificare l’ammontare del contributo di mantenimento dei figli dovuto dal genitore non collocatario, deve osservare il principio di proporzionalità che tenga conto delle risorse economiche di entrambi i genitori oltre a tenere in considerazione le esigenze attuali dei figli ed il tenore di vita da essi goduto.
Il Giudice di prima cure riduceva l’assegno di mantenimento versato dal ricorrente per i figli maggiorenni e non autosufficienti da euro 3.000,00 ad euro 1.000,00, considerando la riduzione della capacità reddituale del padre, determinata dalla cessazione dell’attività di lavoro.
La Corte d’Appello di Bologna riformava parzialmente la suddetta pronuncia rideterminando l’assegno di mantenimento in euro 1.400,00.
Successivamente il padre proponeva ricorso in Cassazione lamentando il fatto che l’assegno di mantenimento per i figli fosse stato quantificato non rispettando il principio di proporzionalità e pertanto che la Corte non avesse considerato la maggiore capacità economica della madre.
La Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il motivo di ricorso illustrato dal ricorrente osservando altresì che nella decisione impugnata sia del tutto assente il confronto tra i redditi dei due genitori.
La Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, dopo la separazione personale, in sede di quantificazione dell’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario in vista del mantenimento dei figli minori, deve essere osservato il principio di proporzionalità, il quale richiede un raffronto tra i redditi dei due genitori e la considerazione delle attuali esigenze dei figli e del tenore di vita da essi goduto.
Alla luce di quanto sopra la Corte di Cassazione annulla la decisione impugnata con rinvio al Giudice di seconde cure, il quale dovrà attenersi al principio, già affermato, in base al quale «l’art. 155 c.c., nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori».

Avv. Gennaro Colangelo                                     Dott.ssa Bruna Moretti

Si allega

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 19299/20

CATEGORIE

Sei in un soggetto sovraindebitato?
Risolvi la tua situazione!

Compila il modulo per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno.

ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO “Come fare per non morire più di debiti?”

SCOPRI DI Più