È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 novembre u.s. il decreto del Mise sulle comunità energetiche, firmato dal ministro Stefano Patuanelli il 16 settembre e registrato dalla Corte dei Conti il 6 novembre.
Tale provvedimento reca l’individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020.
Ma cosa si intende per autoconsumo collettivo e per comunità energetiche rinnovabili?
Per rispondere a tale quesito bisogna fare riferimento alla Direttiva Europea 2018/2001, che agli articoli 21 e 22 reca appunto le definizioni di tali strutture.
Ai sensi dell’articolo 21 della richiamata Direttiva Europea si definiscono autoconsumatori coloro che hanno la facoltà di:
a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti:
I. in relazione all’energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;
II. in relazione all’energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;
b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l’energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità;
c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali;
d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l’ambiente e la società.
Ai sensi dell’articolo 22 della Direttiva Europea 2018/2001 invece vengono classificate quali comunità energetiche rinnovabili quelle strutture che hanno la possibilità di:
a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
b) scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
c) accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.
La Direttiva 2018/2001 è intervenuta chiedendo agli stati membri di favorire al massimo la possibilità di autoconsumare l’energia prodotta, anche collettivamente, e di normare giuridicamente le Comunità di energia rinnovabile, basate sulla partecipazione volontaria di soggetti situati “vicino” agli impianti, quali persone fisiche, enti locali, e imprese (purché non sia l’attività principale). Nello specifico, qualora si abbia un singolo edificio con una molteplicità di utenze (es. condominio) si parla di autoconsumo collettivo, mentre nel caso di insieme di utenti di diverso tipo (non energetici) si parla di comunità.
In attesa del recepimento della Direttiva, la conversione in legge del D.L. 162/2019 (“Milleproroghe”) ha anticipato l’introduzione di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile.
L’articolo 42-bis del D.L. 162/2019 ha appunto previsto la possibilità per i consumatori di energia elettrica di associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero la possibilità di realizzare comunita’ energetiche rinnovabili.
Il D.L. 162/2019 ha inoltre stabilito quelle che sono le condizioni alle quali i clienti finali hanno la possibilità di associarsi:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale;
b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
c) l’obiettivo principale dell’associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
La normativa prevede inoltre che le entità giuridiche costituite per la realizzazione di una comunità energetica e gli autoconsumatori che agiscono collettivamente, devono operare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 162/2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;
c) l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.
Visto cosa le disposizioni normative intendono per comunità energetiche e per autoconsumo collettivo è possibile giungere all’ananisi di quanto disciplinato dal decreto del Mise sulle comunità energetiche.
In particolare il decreto individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili, individuando inoltre i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dall’art. 119 del D.L. 34/2020.
L’articolo 3 del decreto in commento prevede, per il periodo di 20 anni, una tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta e condivisa che risulta essere così strutturata:
– 100 €/MWh per gli impianti in configurazione di autoconsumo collettivo;
– 110 €/MWh per gli impianti facenti parte di una comunità energetica rinnovabile.
Il Decreto si applica alle configurazioni (inclusi i potenziamenti) entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il Gse abbia svolto con esito positivo la verifica. Per chi usufruisce del superbonus, il premio si applicherà solo sopra i 20 kW di potenza installata e fino ai 200 kW massimi fissati dal Milleproroghe.
Le modalità di accesso alle tariffe di cui sopra sono previste e disciplinate della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e l’erogazione delle stesse avviene nell’ambito dell’erogazione del contributo per la valorizzazione e l’incentivazione dell’autoconsumo collettivo di cui all’art. 8 della medesima delibera.
L’entrata in vigore del decreto del MISE risulta essere una pietra miliare per il nostro paese in quanto siamo tra i primi in europa a dare il via alla stagione dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche, grazie alla quale cittadini, imprese e Comuni potranno finalmente attivarsi collettivamente per produrre e consumare energia a livello locale, riducendo i costi dei consumi elettrici, alimentando la crescita economica e abbattendo le emissioni inquinanti e i conseguenti impatti ambientali e sanitari.
Avv. Gennaro Colangelo Dr. Luigi Faggiano