Tra le innovazioni portate dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) grande rilievo assume senza ombra di dubbio lo strumento del concordato minore.
Tale istituto consiste in nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento alla quale possono ricorrere i professionisti, i piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore, al fine di poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale (artt. 74-83 D.lgs. n. 14/2019).
La proposizione del concordato viene effettuata mediante l’Organismo di Componimento della Crisi (OCC) ed è condizionata al realizzarsi di uno dei due seguenti avvenimenti:
· La prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale del soggetto che la attiva;
· L’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Per quanto riguarda il contenuto, il soggetto che intende avvalersi del concordato minore dovrà allegare alla domanda:
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata;
b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute;
d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
A ciò si aggiunga che, si può precisare che i crediti privilegiati, muniti di pegno o ipoteca possano essere soddisfatti parzialmente purché ne venga garantito il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in virtù della posizione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, tenendo presente il valore di mercato dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione.
A corredo della domanda di concordato minore, l’OCC dovrà redigere una relazione particolareggiata che comprende:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;
h) l’indicazione riguardo al fatto se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, l’OCC, deve darne comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, i quali dovranno comunicare il debito tributario accertato, nonché gli accertamenti eventualmente pendenti, entro quindici giorni.
Con il deposito della domanda si sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.
Il procedimento si svolge innanzi al tribunale in composizione monocratica. Il Giudice adito potrà dichiarare la domanda inammissibile qualora manchino alcuni dei documenti di cui è richiesta l’allegazione o se il debitore presenti requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), o se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte oppure se sono stati compiuti dal debitore atti di frode nei confronti dei creditori.
Il giudice, dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda, con decreto dichiara aperta la procedura ed ordina all’OCC di dare comunicazione della proposta e del decreto, a tutti i creditori. In particolare, il giudice con detto decreto, prevede una serie di divieti ed incombenze, quali:
a) la pubblicazione del decreto su apposito spazio del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d’impresa;
b) nel caso di cessione o di affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
c) assegna ai creditori un termine entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
d) su istanza del debitore, dispone che, sino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, creditori aventi titolo o causa anteriore non potranno iniziare o continuare azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
L’esecuzione del decreto è a cura dell’OCC.
Al creditore è richiesto di fornire un indirizzo di posta elettronica certificata ove questo potrà ricevere tutte le comunicazioni, altrimenti esse saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.
Inoltre, gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
L’articolo 79 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede che per il concordato minore debba essere approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
Inoltre, i creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Non possono votare né sono contati per il raggiungimento della maggioranza, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.
Ai creditori sono concessi 30 giorni di tempo per far pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta, nel caso in cui non abbiano dato alcuna comunicazione, si intende che abbiano acconsentito consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa, per cui è prevista la regola del silenzio assenso.
E’ bene precisare che il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
In ogni caso, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, a meno che sia previsto diversamente.
Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica, la fattibilità economica del piano ed il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.
Se uno dei creditori, o qualunque altro interessato, contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Nel caso in cui un creditore abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, questi non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne’ far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.
Una volta omologato il concordato, sul suo corretto adempimento da parte del debitore vigila l’OCC. In caso di eventuali difficolta prima l’OCC, e se necessario il giudice, intervengono per consentire il corretto e puntuale adempimento a quanto previsto dal concordato.
Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto:
– se il giudice approva il rendicontoà si procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e se ne autorizza il pagamento;
– se il giudice non autorizza il rendiconto à vengono indicati gli atti necessari per l’esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore.
La revoca l’omologazione può avvenire d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di un altro interessato, quando si verifica una delle seguenti condizioni:
1. quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;
2. quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo;
3. quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dall’approvazione del rendiconto.
Prima di procedere alla revoca, il giudice deve sentire le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile, qualora non risulta rigettare la richiesta con decreto motivato.
In caso di revoca ovvero di risoluzione, il debitore può chiedere l’ammissione alla procedura di liquidazione controllata. In caso di conversione, il giudice concede al debitore un termine per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270 del D.Lgs. 14/2019.
Alla luce dell’analisi svolta appare evidente come il legislatore abbia voluto concedere a professionisti, i piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, uno strumento tramite il quale riuscire a uscire da una posizione di forte indebitamento pur proseguendo la propria attività.
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Avv. Gennaro Colangelo Dr. Luigi Faggiano