Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14 del 2019) che entrerà in vigore a partire dal settembre 2021) ha previsto in tema di esdebitazione (art. 283) una specifica disciplina volta alla tutela del debitore -persona fisica che non sia in grado di fornire alcuna utilità ai suoi creditori.
Ma cosa è l’esdebitazione?
E’ la possibilità per il debitore di liberarsi dai propri debiti.
Il soggetto debitore, quindi, che si trova nell’impossibilità di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta indiretta e nemmeno futura, può accedere all’esdebitazione, a condizione che tale procedura venga effettuata per una sola volta. E’ fatto salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.
Come si presenta la domanda di esdebitazione?
1. La domanda di esdebitazione deve essere presentata, per il tramite dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), al giudice competente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
· elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
· elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
· copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
· indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
· relazione particolareggiata dell’OCC comprendente:
o l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
o l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
o l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
o la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
o l’indicazione riguardo alla effettuata o meno indagine del soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, riguardo al merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
2. Una volta presentata la domanda con annessa tutta la richiamata documentazione, il giudice, valutata la meritevolezza del debitore e verificata l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti. Quanto alle sopravvenienze, è necessario precisare che la valutazione della loro rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
3. Il decreto viene comunicato al debitore ed ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. Tale decisione e soggetta al reclamo ex articolo 50 del D.Lgs 14/2019.
4. Successivamente al deposito de decreto che concede l’esdebitazione, l’OCC vigila sul deposito delle dichiarazioni annuali relative alle sopravvenienze rilevanti e, su richiesta del giudice, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti.
Tale strumento, messo a disposizione delle persone fisiche che si trovano in una situazione di forte sovraindebitamento, risulta essere in grado di consentire un nuovo punto di partenza per l’individuo che lo va ad attivare, atteso anche il fatto che i compensi dell’OCC risultano essere dimezzati, e dunque il costo per attivare la procedura risulta essere esiguo.
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Avv. Gennaro Colangelo Dr. Luigi Faggiano