Tra le tutele garantite dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs.14/2019) -che ricordiamo entrerà in vigore il primo settembre 2021-, una di quelle che assume maggior rilievo, soprattutto a livello pratico, risulta essere quella prevista dallo strumento della esdebitazione.
L’esdebitazione, disciplinata dall’articolo 278 e seguenti del codice della crisi, consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni, quindi liquidazione giudiziale se si tratta di un’attività d’impresa, liquidazione controllata se si tratta di privato sovraindebitato, professionista o comunque soggetto non fallibile.
Può dunque accedere a tale procedura il debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
Come detto, l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti, bisogna però specificare che alcuni crediti rimangono esclusi da tale procedura, nello specifico restano fuori dal procedimento di esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Il diritto a conseguire l’esdebitazione viene ottenuto dal debitore una volta decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione, oppure al momento della chiusura della stessa, se antecedente. Il richiamato termine può essere ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.
Per accedere all’esdebitazione, oltre a quella temporale, sono apposte una serie di condizioni per il debitore:
· Non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
· Non aver mai distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
· Non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e che contestualmente abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
· Non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
· Non aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Quanto al procedimento, il Tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura di liquidazione, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni qui sopra richiamate, dichiarerà inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Allo stesso modo il Tribunale provvederà su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Il decreto che prevede l’esdebitazione viene comunicato agli organi della procedura di liquidazione, al pubblico ministero, al debitore ed ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo entro il termine di trenta giorni.
La grande utilità di tale strumento appare evidente, dal momento che consente al debitore di cancellare i debiti pregressi e dare un nuovo inizio alle sue attività.
Riproduzione riservata
Avv. Gennaro Colangelo Dr. Luigi Faggiano