DIRITTO DI FAMIGLIA: La Suprema Corte ha ribadito che il diritto ad una quota di TFR, sussistenti gli altri requisiti richiesti dalla legge, è correlato alla data di proposizione della domanda giudiziale volta a far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Va pertanto negato se proposto in un arco cronologico successivo alla maturazione del diritto di TFR – Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Presidente dott. Di Virgilio, Relatore dott. Valitutti – ordinanza nr. 7239 depositata il 22 marzo 2018

Elisa Boreatti
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GRADI DI GIUDIZIO

Corte d’Appello: l’ex  marito, ha appellato la sentenza di primo grado chiedendo il rigetto della domanda di pagamento della quota di tfr. La Corte d’Appello ha accolto la domanda.

Corte di Cassazione: l’ex moglie ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 bis della legge 898/1970 (art. 360, primo comma, nr. 3 cpc) per due motivi. Con il primo, in particolare, lamenta che la Corte abbia erroneamente escluso il diritto a percepire la quota di TFR richiesta dovendosi individuare quale elemento temporale di riferimento a tal fine, quello in cui il TFR entra definitivamente nella disponibilità del coniuge e non quello in cui sorge il relativo diritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso

NOTE:

La Corte di Cassazione sottolinea che l’art. 12 bis della L. 898/1970 stabilendo che il coniuge ha diritto alla quota di tfr anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza” implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il tfr sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda.  Un tanto perché la ratio della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all’assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorchè di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi. Sul punto si vedano Cassazione 12175/2011; Cassazione 14129/2014).

Siffatta interpretazione è coerente con la natura costituitiva della sentenza di divorzio e con la possibilità, ai sensi dell’art. 4, decimo comma, L. 898/1970 di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a far data dalla domanda. Sul punto si veda anche Cassazione 19309/2003.

avv. Elisa Boreatti

Riproduzione riservata

Allegato pdf dell’ordinanza –

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza depositata il 22 marzo 2018 nr. 7239

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