DIRITTO DI FAMIGLIA: La Suprema Corte ha ribadito che una volta verificata la debenza dell’assegno divorzile, tra i criteri da prendere in esame ai fini della sua quantificazione vi è anche quella della durata del matrimonio – Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Presidente dott. Scaldaferri, Relatore dott. Bisogni – ordinanza nr. 7342 depositata il 23 marzo 2018

Elisa Boreatti

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GRADI DI GIUDIZIO

Tribunale: il Tribunale aveva stabilito che l’ex marito dovesse versare alla ex moglie un assegno di mantenimento di euro 500,00.

Corte d’Appello: l’ex marito ha impugnato la sentenza dinnanzi la Corte d’Appello la quale ha confermato la decisione di primo grado.

Corte di Cassazione: l’ex marito ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello deducendo la violazione e la falsa applicazione della legge 898/1970 in relazione all’art. 360 nr. cpc. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammisibile il ricorso in quanto sostanzialmente diretto a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte di Appello che ha reso una decisione conforme alla stessa giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile (Cass. Civ. 11504/2017).

NOTE:

La Corte di Cassazione ritiene che il ricorrente non abbia dedotto una concreta violazione dell’art 5 comma 6 L. 898/70 sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per l’accertamento del diritto all’assegno divorzile, sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziale per la determinazione dell’ammontare dell’assegno, ma abbia sostanzialmente contestato la valutazione di merito della Corte d’Appello. Per tale motivo il ricorso deve ritenersi inammissibile.

La Corte di Cassazione dichiara che la Corte d’Appello ha reso una decisione conforme alla stessa giurisprudenza di legittimità in punto di an e di quantum dell’assegno divorzile.

Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, la Corte d’Appello ha riconosciuto la debenza dell’assegno in quanto ha verificato che la ex moglie non disponeva di risorse tali da consentirle una indipendenza ed una autosufficienza economica; in punto di quantum la Corte d’Appello, presi in esame una serie di fattori, tra i quali la durata del matrimonio (quasi 27 anni al momento della separazione consensuale) ha ritenuto congrua la determinazione dell’assegno divorzile operata dal Tribunale.

avv. Elisa Boreatti

Riproduzione riservata

Allegato pdf della ordinanza – testo tratto da cassazione.net

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza depositata il 23 marzo 2018 nr. 7342

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