DIRITTO DI FAMIGLIA: L’interesse del minore giustifica la previsione di un diritto di visita “rigido”

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza nr. 22219 del 12 settembre 2018

La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall’art. 155 cc con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337 ter cc per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337 bis cc, non esclude che il minore si collocato presso uni dei genitori e che sia stabilito specifico regime di visita con l’altro genitore (Cass. nr. 18131/2013). Attiene poi ai poteri del Giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili nelle loro specifiche articolazioni in sede di giudizio di legittimità, ove invece è possibile denunziare che il giudice di merito abbia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori dichiarando di ispirarsi a criteri diversi da quello fondamentale, previsto in passato dall’art. 155 cc e ora dall’art. 337 ter cc. dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.

Nel caso di specie la corte territoriale ha inteso correttamente riportarsi a tali principi laddove, dopo aver registrato le buone condizioni della minore pur in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, ha provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e la discendente per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a difendersi dai loro conflitti.

Si allega il testo della ordinanza

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza nr. 22219 del 12 settembre 2018

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