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Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza nr. 19540 dep. 24.07.2018
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FATTO
Due coniugi hanno presentato domanda congiunta di divorzio, ma all’udienza di comparizione del coniugi la donna aveva revocato il consenso precedentemente prestato.
TRIBUNALE
Il Tribunale, tenuto in conto del revocato consenso, ha dichiarato improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CORTE DI APPELLO
Il marito ha proceduto ad impugnare la sentenza dinnanzi la Corte d’Appello che ha rigettato il gravame.
CORTE DI CASSAZIONE
Il marito deposita ricorso dinnanzi la Suprema Corte presentando tre motivi di gravame.
La Corte di Cassazione con ordinanza nr. 19540/18 del 24 luglio us accoglie il ricorso stabilendo che “deve escludersi che … la revoca del consenso da parte dell’intimata comportasse l’arresto del procedimento, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia del divorzio, per poi passare in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi della figlia minore”.
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Si allega il testo dell’ordinanza:
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza nr. 19540 dep. 24.07.2018
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