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Con il decreto rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) il governo, al fine di rilanciare il comparto dell’edilizia, ha previsto l’innalzamento al 110% per alcune delle detrazioni legate al bonus ristrutturazioni 2020, qui di seguito analizziamo quali sono le ipotesi previste e quali le modalità per accedervi.
Incentivi per l’efficientamento energetico
L’articolo 119 comma 1 del D.L. 34/2020 ha previsto la possibilità di accedere alla detrazione del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In questo specifico caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, o a pompa di calore od ancora con impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’istallazione di impianti fotovoltaici ed a sistemi di accumulo. Per questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo per le spese non superiore ad € 30.000,00 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
È previsto inoltre che l’aliquota del 110% venga applicata anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del decreto-legge 63/2013, poi legge 90/2013 tra cui dunque gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e quelli di schermatura solare, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno di quelli indicati dal D.L. rilancio. Ciò significa dunque che i lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e quelli relativi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale svolgono la funzione di traino per gli interventi acquisto e posa in essere di finestre ed infissi, facendo salire l’aliquota di detrazione ordinariamente prevista, del 50%, fino a quella del 110% di cui al D.L. qui in analisi.
Il comma 4 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 estende inoltre il bonus del 110% agli interventi necessari per la messa in sicurezza degli edifici tramite l’adozione di misure antisismiche.
Con il comma 5 si estende invece la detrazione all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti dai commi precedenti.
Medesima detrazione è poi prevista per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, unica differenza sta nel limite di spesa, che rimane identico nell’ammontare massimo, ossia € 48.000,00, ma che diminuisce ad € 1.000,00 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
La detrazione prevista per l’installazione di pannelli solari e sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e tale aiuto non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione.
Da ultimo, il comma 8 del D.L. 34/2020 consente l’accesso alla detrazione del 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti dal comma 1.
Modalità di accesso
Per accedere alla detrazione è necessario che gli interventi di cui si è sopra trattato, nel loro complesso assicurino un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se questo non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare tramite l’attestato di prestazione energetica.
Beneficiari
Delle richiamate agevolazioni risultano essere destinatari, a fronte degli interventi effettuati:
- I condomini;
- Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Gli istituti autonomi case popolari o gli enti aventi le medesime finalità;
- Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Quanto agli interventi di efficientamento energetico svolti sugli edifici unifamiliari, è bene evidenziare che sono soggetti ad agevolazione unicamente quelli effettuati sugli edifici adibiti ad abitazione principale.
Modalità di recupero della detrazione fiscale
Come sopra anticipato, la detrazione prevista dall’articolo 119 del D.L. 34/2020 prevede la ripartizione tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Con l’articolo 121 del D.L. rilancio il legislatore ha aperto la possibilità ai contribuenti di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente tra:
- Un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- Una trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La possibilità aperta con questa previsione normativa è duplice, in quanto da un lato consente di andare a ristrutturare gli immobili rendendoli il più efficienti possibile dal punto di vista energetico, dall’altro questa manovra, si auspica possa far ripartire il settore dell’edilizia, con l’augurio che questo faccia da traino per l’intero sistema economico del paese.
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Avv. Gennaro Colangelo Dr. Luigi Faggiano
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