DIRITTO IMMOBILIARE E BONUS 110: SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO ?

Elisa Boreatti
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Ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di efficientamento energetico, possono in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente optare:

a)         per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b)        per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Gli interventi per cui può essere effettuata la richiamata scelta riguardano:

·           recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;

·           riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;

·           adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;

·           recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020;

·           installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;

·           installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Requisiti per l’esercizio dell’opzione

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti nella misura del 110% si evidenzia quanto segue:

–            per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 dell’art. 119, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter art. 14 D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

–            per gli interventi di cui al comma 4 dell’art 119, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione lavori delle strutture e del collaudo statico.

I professionisti incaricati devono altresì attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia competente.

–            Deve essere richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Le asseverazioni richieste dalla normativa devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” approvato con il provvedimeto n. 283847/2020 dell’Agenzia stessa.

La comunicazione deve essere inviata in via telematica a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

I cessionari ed i fornitori che effettuano lo sconto in fattura hanno la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte di Agenzia delle Entrate e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Si allegano per completezza espositiva: provvediamento n. 283847/2020 Agenzia delle Entrate;  modello per la comunicazione dell’opzione.

Riproduzione riservata

Avv. Gennaro Colangelo                                                                                   Dr. Luigi Faggiano

Si allega:

Opzione

Provvedimento Agenzia Entrate

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