Nell’ambito dei recuperi a tassazione delle detrazioni d’imposta fruite da società immobiliari per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili locati a terzi o destinati alla vendita, qualificabili dunque come beni merce, si sono generate numerose controversie alla luce delle contrastanti interpretazioni fornite dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, tanto da rendere necessario, a fronte dell’intervento della Corte di Cassazione, un ulteriore provvedimento dell’Agenzia a chiarimento delle modalità operative.
Con la circolare n. 36/E del 2007, l’Agenzia aveva precisato infatti che le agevolazioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 2006, n. 296 (consistente nella detrazione dall’imposta lorda di una quota percentuale delle spese sostenute in relazione a determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici sugli edifici esistenti) spettassero anche ai titolari di reddito d’impresa e riguardasse i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Successivamente, con la risoluzione n. 303/E del 2008, l’Agenzia ha ridimensionato l’applicabilità delle predette agevolazioni, escludendole per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano svolto lavori di riqualificazione energetica su immobili costituenti l’oggetto dell’attività e non cespiti strumentali. Questa limitazione veniva inserita sul presupposto che la normativa in materia di riqualificazione energetica fosse finalizzata a concedere un beneficio agli utilizzatori degli immobili e non ai soggetti che li commercializzano.
Sullo stesso filone, la risoluzione n. 340/E del 2008 prevedeva che per la fruizione delle detrazioni da parte delle società o comunque da parte dei titolari di redditi d’impresa, spettasse solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Alla luce di tali posizioni ed a fronte della mancanza di una normativa che limiti in tal senso la fruizione del beneficio come anticipato, si sono aperti numerosi contenziosi.
Sul punto è intervenuta dunque la Corte di Cassazione, che con le sentenze n. 19815 e 19816 del 2019, nonché con le sentenze n. 29162 e 29164 sempre del 2019, ha previsto che “Il beneficio fiscale […] per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi” ovvero “su edifici riassegnati ai soci” (così Cass. n. 29163/2019).
Tale conclusione è stata raggiunta a fronte del fatto che la ratio legis sottesa alla disciplina in esame, consiste nella volontà di incentivare il miglioramento energetico degli immobili per conseguire così l’interesse pubblico del risparmio energetico, pertanto è necessario attenersi al tenore letterale delle norme, le quali non pongono alcuna limitazione di sorta.
La Corte ha infine osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” non rileva di per sé ma incide solo sul piano fiscale e contabile, non essendo prevista alcuna distinzione da parte della legge n.296/2006.
A fronte di un tanto, l’Agenzia delle Entrate è da ultimo intervenuta con la risoluzione n. 34/2020 del 25 giugno 2020 prevedendo che si debba ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 293/2006, spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione ad essi attribuita.
Di più. L’Agenzia ha ritenuto di applicare tale riconoscimento anche agli interventi antisismici di cui al D.L. 63/2013 art. 16, comma 1 –bis e ss., convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013.
Con tale ultima risoluzione dunque, l’Agenzia ha invitato gli Uffici territoriali a voler riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare la pretesa erariale, a meno che la stessa non sia fondata su altre basi.
In un’ottica di efficentamento energetico del patrimonio immobiliare nazionale e vista l’entrata in vigore del super ecobonus, che porta l’aliquota detraibile al 110%, con le decisioni della Cassazione e la successiva risoluzione n. 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate, è stato raggiunto un grande traguardo consentendo ai titolari di reddito di impresa di accedere ai benefici previsti per questi interventi.
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Avv. Gennaro Colangelo Dr. Luigi Faggiano