TAR Emilia Romagna, sentenza 30/2019
Un privato cittadino con la passione per la caccia aveva reagito al tentativo di effrazione di una finestra del piano inferiore della sua abitazione impugnando il fucile e sparando dei colpi in aria dal balcone posizionato sul retro di casa. L’arma veniva caricata dal cacciatore a pallini per volatili a bassa gittata al solo scopo di intimorire i malintenzionati.
I carabinieri giunti sul posto avevano formato il relativo verbale ed avevano informato dell’accaduto la questura, per quanto di competenza. Il prefetto su segnalazione della questura ha emesso decreto prefettizio di revoca del porto di fucile e divieto di detenzione delle armi sul presupposto del venire meno, in capo al medesimo, del necessario requisito di affidabilità nell’uso delle armi.
Il cittadino/cacciatore ha proposto ricorso al competente TAR Emilia Romagna che ne ha accolto le doglianze.
“Il Collegio ritiene dirimente, al riguardo, che l’Autorità di Pubblica Sicurezza abbia accertato il fatto che a) estranei abbiano cercato di introdursi nell’abitazione del figlio del ricorrente sita al piano terra del fabbricato, tentando di scassinare una finestra; b) che tale fatto sia svolto in località lontana dagli altri nuclei abitati ed in orario notturno e che non risulti in alcun atto del procedimento contestato al ricorrente che egli, nell’esplodere i colpi di fucile: c) si sia recato in un balcone posto sul retro e dalla parte opposta dell’edificio rispetto a dove si stava svolgendo il tentativo di introdursi nell’abitazione; d) abbia sparato in aria; e) abbia utilizzato cartucce con pallini per volatili aventi bassa gittata.
In tale più completo contesto, come sopra delineato, si ritiene insufficiente la motivazione del provvedimento impugnato, non avendo la Prefettura indicato l’iter logico seguito per pervenire alla conclusione che gli spari esplosi in aria dal ricorrente in un momento immediatamente successivo a quello in cui i malviventi si sono dileguati, costituiscano condotta denotante il venire meno o comunque la riduzione del requisito dell’affidabilità”.
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Si allega il testo della sentenza