DIRITTO PENALE: Condanna per disturbo alla quiete pubblica se il cane abbaia troppo e il proprietario ignora le lamentele dei vicini

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 novembre 2018 – 6 febbraio 2019, n. 5800

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal proprietario di un cane che era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di “disturbo alla quiete pubblica”.

La Corte partendo dal presupposto che era stato provato che il cane fosse solito abbaiare ripetutamente, ha ritenuto che il Collegio di appello – come già il Tribunale – ha fatto buon governo:

a) del costante principio secondo cui l’affermazione di responsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/6/2014, RV. 262510);

2) dell’ulteriore principio, del pari consolidato, per cui l’attitudine dei rumori ad arrecare pregiudizio al riposo od alle occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (per tutte, Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, RV. 263433);

3) della piena attendibilità delle deposizioni assunte, invero non contestata con argomenti concreti neppure nel presente ricorso.

Si allega il testo della sentenza:

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 novembre 2018 – 6 febbraio 2019, n. 5800

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