Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 aprile – 1 agosto 2019, n. 35188
Fatto
Un uomo è preda di un raptus e scarica la propria rabbia con un gesto repentino: strizza con forza il seno della sua ‘avversaria’.
La difesa
Secondo il procuratore dell’imputato la condotta tenuta da quest’ultimo va attribuita allo «stato di esasperazione derivante dagli attriti esistenti tra lui e la donna», attriti riguardanti «i lavori di ristrutturazione di un immobile» acquistato dalla donna attraverso la mediazione dell’uomo, e quindi va esclusa «la volontà di invadere la sfera sessuale» della persona offesa. A sostegno di questa visione, poi, il legale aggiunge che «la condotta» in esame «non era stata caratterizzata da connotazione sessuale, nonostante la parte del corpo che ne era stato l’oggetto, in quanto non era volta a soddisfare pulsioni di origine sessuale o la concupiscenza» dell’uomo, ma era stata originata «esclusivamente dal suo stato d’ira», e difatti «il gesto» era stato «repentino e caratterizzato solamente da violenza fisica».
La posizione della Corte di Cassazione
Gli ermellini dapprima evidenziano che «il fine ulteriore (di violenza, umiliazione, scherno o altro)» è irrilevante quando «la condotta è stata intenzionalmente volta a invadere e compromettere la sfera di libertà sessuale della vittima».
Di conseguenza, in questa vicenda è evidente, per gli ermellini, «la configurabilità del reato di violenza sessuale» poiché è emersa «la volontaria e violenta invasione» da parte dell’uomo «della sfera sessuale della vittima», invasione realizzata «mediante il repentino strizzamento del seno» della donna.
Per la suprema Corte non vi è dubbio, quindi, sul fatto che vi sia stata «compromissione della libertà sessuale della destinataria di tale condotta», che ha «riguardato una parte del corpo certamente sensibile sul piano sessuale». Allo stesso tempo, è lapalissiano che «l’uomo era consapevole del contenuto e della portata della propria condotta, e cioè del fatto che essa fosse volta a invadere la sfera sessuale della persona offesa».
In ragione di ciò «il fatto che detta condotta non avesse il fine di soddisfare gli istinti sessuali dell’uomo o la sua concupiscenza, bensì di offendere la vittima, non esclude la configurabilità del reato di violenza sessuale».
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Si allega il testo:
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 aprile – 1 agosto 2019, n. 35188