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La guida in stato di ebbrezza nel nostro ordinamento è considerata un reato ed è sanzionata sulla base degli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada.
Per stato di ebbrezza deve intendersi quella condizione di alterazione psicofisica che consegue all’assunzione di sostanze alcoliche e snatura il comportamento dei soggetti che vi si trovino.
Questa situazione comporta una percezione distorta della realtà, una diminuzione delle facoltà intellettive e un rallentamento dei riflessi.
È esclusa dalla condotta sanzionata dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada l’alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze diverse dall’alcol, sia che si tratti ovviamente di medicinali, sia che si tratti di sostanze stupefacenti. Quest’ultima ipotesi, in ogni caso, chiaramente non è priva di conseguenze sul piano legale, ma è punita autonomamente come reato dall’articolo 187 del Codice della strada.
Chiunque si venga trovato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza è passibile delle sanzioni previste dai richiamati articoli.
Alla luce di quanto evidenziato è necessario però individuare quando un soggetto possa dirsi in stato di ebrezza e quelle che sono le relative sanzioni, ed ancora è necessario andare ad individuare la condotta che deve tenere un soggetto per essere passibile delle sanzioni previste.
Il tasso alcolemico
Affinché lo stato di ebbrezza sia penalmente sanzionabile ai sensi del Codice della strada, l’ordinamento italiano ha stabilito che il tasso di alcolemia debba superare il valore di 0,5 g/l.
L’accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene, generalmente e secondo quanto previsto dalla normativa di legge, attraverso le analisi del sangue o, nell’immediatezza, attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio, denominato etilometro, che è in grado di misurare la quantità di alcol presente nel sangue attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell’aria. L’accertamento mediante etilometro viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.
La giurisprudenza, tuttavia, ha riconosciuto, in determinati casi, la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, quali l’irascibilità, l’incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l’incapacità di parlare, etc.
Le sanzioni
Le sanzioni penali e amministrative in caso di guida in stato di ebbrezza; in ogni caso è prevista una decurtazione di dieci punti dalla patente.
Nel dettaglio:
- con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sono previste la sanzione amministrativa da euro 532 a euro 2.127 e la sospensione della patente da tre a sei mesi;
- con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la sanzione è sia penale che amministrativa e consiste nell’ammenda da euro 800 a euro 3.200, nell’arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno;
- in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione, sia penale che amministrativa, consiste nell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell’arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca. Se il proprietario è diverso dal conducente, la durata di sospensione della patente è raddoppiata e non si applicano il sequestro e la confisca. In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.
Laddove il conducente di un veicolo si opponga all’accertamento rifiutando di sottoporsi ad alcoltest, la legge prevede che egli venga sanzionato allo stesso modo che se si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza, quindi con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno, oltre che con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, se di sua proprietà.
La condotta
Venendo ora alle condotte da ritenere sanzionabili ai sensi dell’art 186 e 186 bis CdS, risulta ricorrente la questione se possa incorrere in sanzione anche chi sia trovato in stato di ebbrezza fermo seduto al posto di guida od ancora chi abbia appena parcheggiato l’auto.
Secondo alcune pronunce, il trovarsi a bordo di un veicolo in posizione di guida assume rilevanza di per sé ai fini sanzionatori, senza che sia necessario che il veicolo stia effettivamente circolando.
Infatti la Corte di Cassazione con sentenza n. 37631/2007, ha stabilito che è del tutto irrilevante ai fini sanzionatori che il veicolo a bordo del quale si trovava in posizione di guida il soggetto risultato positivo all’alcooltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo piuttosto che in moto, o ancora, più recentemente, alla sentenza n. 45514/2013, con la quale i giudici di legittimità hanno osservato che la fermata altro non è che una fase della circolazione, con la conseguenza che essa non si sottrae alle regole generali previste dal codice della strada.
La Cassazione ha anche chiarito però che “ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico” (Cass. n. 10476/10). Secondo tale pronuncia non basta quindi aver rilevato uno stato di ebbrezza ma occorre anche la prova di una precedente deliberata movimentazione del mezzo.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sentenza 41457/2019), sulla base di quanto evidenziato dalle richiamate e precedenti sentenze, ha previsto che con il termine “conducente” si faccia riferimento a colui che guida o che ha guidato – fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia di sottoporsi al test etilometrico- un veicolo.
Alla luce di quanto evidenziato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, vista la prova fornita dalla videoripresa che ritraeva il soggetto alla guida del motoveicolo fino a pochi minuti prima della richiesta degli agenti di sottoporsi al test etilometrico, sia da ritenersi fondata la sanzione comminata ai senti dell’art 168 comma 7 CdS.
Viste le pronunce della Corte di Cassazione sul punto in trattazione è dunque da evidenziare che per la contestazione delle sanzioni di cui agli articoli 186 e 186 bis del CdS è sufficiente essere rivenuti in stato di ebrezza, anche se non alla guida nell’esatto istante della contestazione, ma dopo aver movimentato l’autovettura in uno spazio pubblico, mettendo così a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.
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Avv. Elisa Boreatti Dott. Luigi Faggiano
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