Ove la polizia, sulla base delle concrete circostanze, ritenga desumibile uno stato di alterazione del conducente di un veicolo, deve rivolgere a quest’ultimo l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art 114 disp. att. cpp prima di procedere al test dell’etilometro.
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Parimenti deve essere formulato l’avvertimento ex art 114 cit. e rivolto nei termini di cui sopra, nel caso in cui la polizia giudiziaria chieda al personale sanitario, ai fini di accertare il tasso alcolemico, di procedere a prelievo ematico su soggetto che, coinvolto in un sinistro stradale, sia stato trasportato presso una struttura ospedaliera.
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L’avviso quindi costituisce presupposto per procedere al relativo e conseguente accertamento e deve essere rivolto comunque e in ogni caso anche se poi il soggetto rifiuti di sottoporsi all’esame stesso.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione, ha ritenuto che nella fattispecie sottoposta al suo esame, non sussistesse il reato di cui al 186 comma 7 cds in relazione all’art. 186 2 comma cds non essendo stato rivolto il citato avvertimento.
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avv. Elisa Boreatti
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Allegato pdf della sentenza:
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 24 gennaio 2018 nr. 6526