Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza nr. 45216/18 depositata il 9 ottobre 2018
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Per “privata dimora” ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis cp si intendono i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
La questione affrontata dalla Suprema Corte è se la pertinenza, e nella fattispecie il parcheggio condominiale recintato e chiuso con un cancello, rientri in tale nozione.
La Corte ha dato risposta positiva partendo proprio dalla definizione di pertinenza data dall’art. 817 cc.
Infatti se per pertinenza si intende “quella cosa destinata in modo durevole a servizio di un’altra cosa”, il parcheggio condominiale rientra in tale concetto dal momento che si trova in rapporto di complementarietà rispetto a tutti gli appartamenti del complesso condominiale a nulla rilevando che non vi siano assegnazioni nominative trattandosi comunque di area chiusa da un cancello e di uso esclusivo dei condomini di quel complesso edilizio.
Alla luce di quanto sopra la Corte ha rigettato il ricorso presentato dagli imputati a mezzo dei quali avevano contestato, tra le altre, che non potesse applicarsi l’art. 624 bis cp non potendo essere qualificato il parcheggio condominiale come pertinenza.
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Si allega il testo della sentenza
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza nr. 45216/18 depositata il 9 ottobre 2018