LA SENTENZA: La non punibilità per la particolare tenuità del fatto si può applicare anche al reato di guida in stato di ebbrezza

Elisa Boreatti
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La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valutata in concreto, si può applicare anche se il reato prevede delle soglie minime di punibilità.

 

 Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 – 30 ottobre 2019, n. 44171

 FATTO

 Un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b: tasso alcoolemico di 1,49 grammi/litro alla prima prova e di 1,26 g./L. alla seconda), ricorre in Cassazione.

Tra i motivi il condannato 1. La Corte di appello di L’Aquila il 4 aprile 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Sulmona il 5 marzo 2018 ha ritenuto C.G. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza fatto commesso il (omissis) , in ora notturna, provocando un incidente stradale, in conseguenza, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della causazione di incidente, condannato alla pena di giustizia, con i doppi benefici, ebbene, riconosciuta anche l’attenuante della condotta riparatoria di cui all’art. 62 c.p., n. 6, e, stimate le riconosciute attenuanti complessivamente prevalenti sull’aggravante di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2-bis, ha rideterminato riducendole, sia la pena che la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi e chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio ovvero eventualmente senza rinvio, ove la Corte di legittimità riconosca sussistenti elementi tali da poter affermare la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p…

In particolare in forza del secondo motivo denunzia promiscuamente violazione dell’art. 131-bis c.p. e difetto di motivazione in relazione alla esclusione della invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte di appello, a fronte di specifica richiesta avanzata con il terzo motivo di appello (pp. 8-11 ove si sottolinea che l’imputato non avrebbe bevuto “tanto” ma avrebbe bevuto solo poco prima di essere fermato, si sostiene la occasionalità e la non abitualità, che sarebbero dimostrate dall’incensuratezza e dall’avvenuto risarcimento del danno da parte di C.G. , evidenziando che stava rientrando a casa dal lavoro), avrebbe omesso il doveroso giudizio complessivo su tutte le circostanza concrete del caso, limitandosi – ma, si stima, illegittimamente ed erroneamente – a valorizzare solo il tasso alcoolemico riscontrato, in contrasto con i principi puntualizzati dalla S.C. a Sezioni sia Unite che semplici (richiamate al riguardo Sez. U, n. 13681 del 06/04/2016, ric. Tushaj, e la recente decisione di Sez. IV, n. 58261 del 20 novembre 2018).

 

POSIZIONE DELLA SUPREMA CORTE

Il Supremo Organo accoglie il secondo motivo e quindi annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di cui all’art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.

Nel far ciò richiama la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 13681 del 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266589-01 che hanno precisato la non incompatibilità con il giudizio di particolare tenuità della presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica: “La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo”).

Ed ancora.

“Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto. Insomma, nessuna presunzione è consentita.

Tale conclusione, desunta dai principi espressi dalla nuova normativa, è anche perfettamente aderente al senso comune ed alla pratica giudiziaria. È illuminante l’esempio, già evocato dalla sentenza Longoni, dell’agente che, in stato di grave alterazione alcoolica integrante la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), si pone alla guida di un’auto in un parcheggio isolato, spostandola di qualche metro e senza determinare alcuna situazione pregiudizievole”.

Si allega il testo della sentenza

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 – 30 ottobre 2019, n. 44171

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